Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7403 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7403 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
BERGANTINI MARIO N. IL 18/06/1963
avverso la sentenza n. 1/2010 GIUDICE DI PACE di FOLIGNO, del
02/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/09/2013

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Volpe, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Foligno, con sentenza del 2 maggio 2011, ha dichiarato

personali in danno di Manni Carla, in quanto l’azione penale non poteva essere
promossa per “difetto di identificazione della querelante”. Ha inoltre dichiarato
nulla la costituzione di parte civile della danneggiata per omessa notificazione
all’imputato dell’atto di costituzione.

2. Contro la suddetta ha proposto appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale
di Perugia per “errata declaratoria d’improcedibilità” e per violazione delle norme
che regolano la costituzione di parte civile del danneggiato. Deduce che la
querelante era stata correttamente identificata e che del tutto arbitrariamente il
Giudice ha ritenuto l’incertezza della identificazione. Rileva che la costituzione di
parte civile della Manni fu rinnovata all’udienza del 26-4-2010, per cui non v’era
alcun obbligo di notifica all’imputato.

3. Il Tribunale di Perugia, investito dell’impugnazione, ha trasmesso gli atti a
questa Corte, ritenendo inammissibile l’appello e ravvisando comunque nell’atto
una voluntas impugnationis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello
legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma
dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del
provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente
nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi
trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto
giurisdizionale, al giudice competente, al quale è riservato, in via esclusiva, il
potere di valutare sia l’ammissibilità che la fondatezza dell’impugnazione (Cass.
Sez. Un. 331-10-2001 n. 45371; Sez. 3, 30-11-2007 n. 2469; Sez. 5, 28-4-2009
n. 21581). Il principio contenuto nell’art. 568 c.p.p., comma 5 – secondo cui
2

non doversi procedere nei confronti di Bergantini Mario per il reato di lesioni

l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale
dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso
trasmette gli atti a quello competente – non consente, infatti, al giudice
incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere
pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale
pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione
di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta
qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente

Sez. 3, 24.3.2009 n. 19980).
Nel caso di specie, pertanto, correttamente il Tribunale di Perugia, stante
l’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere impugnata dal Pubblico
Ministero, in ossequio alla regola innanzi enunciata ha trasmesso gli atti, per
competenza, alla Corte di Cassazione.

2. Ciò posto, si rileva che l’impugnazione è stata proposta per violazione di
legge, investendo il profilo delle modalità di presentazione della querela, ed è,
quindi, ammissibile. Inoltre è fondata.
La querela è stata presentata personalmente dalla Manni alla stazione dei
Carabinieri di Foligno e da questi identificata. Del tutto arbitraria è, pertanto,
l’affermazione che “in atti non emerge l’identificazione della querelante ma la
semplice elencazione delle sue generalità”. Se il giudicante si riferisce, poi, alla
mancata annotazione del documento esibito, nell’occasione, dalla Manni, la
decisione è senz’altro errata, in quanto, ai fini della ritualità della presentazione
della querela, l’articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen. (laddove si prevede
che l’autorità che riceve la querela deve provvedere – tra l’altro- alla
identificazione della persona che la propone), deve essere interpretato non
formalisticamente, ma sostanzialmente, onde il querelante può essere
identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge; e quindi anche per
14(.,-

conoscenza personale o per precedente identificazione, con la conseguenza on
occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento
di riconoscimento (Cass., 3044 del 22/2/2006; Cass., 31980 del 10/7/2008;
Cass., n. 10137 dell’1-12-2010).

3. Errata è anche la deci9One concernente l’esclusione della parte civile. Al
riguardo, basti il rilievo che la Manni era presente personalmente dinanzi al
Giudice di pace all’udienza del 26/4/2010, nel corso della quale si costituì parte
civile a mezzo degli avvocati Piscini e Regni. Tale presenza, seguita dall’attività
dei difensori, è senz’altro sufficiente a sanare ogni precedente, eventuale,
irregolarità.

3

trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. Sez. 1, 10.1.1994 n. 3769;

In conseguenza di quanto sopra la sentenza va annullata con rinvio al Giudice di
pasce di Spoleto stante l’avvenuta soppressione dell’ufficio di Foligno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Spoleto per nuovo
giudizio.

Così deciso il 26/9/2013

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