Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7402 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7402 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
POSITANO GIUSEPPE N. IL 10/08/1955
avverso la sentenza n. 73/2009 GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/09/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Volpe, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata
sentenza con rinvio al giudice competente.
– Udito, per Positano Giuseppe, l’avv. Maria Beatrice Magro, che ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

condannato Positano Giuseppe alla pena di C 800 di multa per lesioni personali e
minaccia in danno di Merola Elena.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della repubblica presso la Corte di Appello di Salerno per violazione
degli articoli 4, comma 1, lett. a), D.Igs 28 agosto 2000, n. 274 e 81, comma 3,
cod. penale. Lamenta che il Giudice di pace ha statuito in ordine ad un reato (le
lesioni volontarie) punibile d’ufficio (prognosi di trenta giorni), laddove gli è
attribuita la competenza esclusivamente in ordine al reato di lesioni volontarie
punibile a querela. Inoltre, che è stata illegittimamente disposto l’aumento di
pena per la minaccia, ritenuta in continuazione col reato di lesioni, nella misura
di C 200 di multa, laddove il reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen.,
prevede la pena massima di C 51 di multa.

3. Con memoria difensiva depositata in data 9/9/2013 il difensore di Positano
Giuseppe, avv. Alberto Pugliese, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso del Pubblico Ministero sul rilievo che il rappresentante della pubblica
accusa non ha chiesto, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la modifica del
capo d’imputazione – che rimaneva così cristallizzato nelle forme del decreto di
citazione a giudizio – e sul rilievo che è corretto l’aumento di pena per la
continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
a), D.Igs 28 agosto 2000, n. 274, Il giudice di pace è competente per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 582 cod. pen., limitatamente alle fattispecie
di cui al secondo comma, perseguibile a querela di parte, nonché in relazione al
reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. penale. Inoltre, che tra procedimenti di
competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si

2

1. Il Giudice di pace di Vallo della Lucania, con sentenza del 15/10/2012, ha

ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una
sola azione od omissione (art. 6 D.Igs 274/2000).
Nel caso di specie all’imputato sono stati contestati due reati, di cui uno
solo (la minaccia) di competenza del giudice di pace, essendo le lesioni
procedibili d’ufficio, in quanto dall’azione del reo sono derivate conseguenze sulla
salute della vittima per un tempo superiore a venti giorni. Di conseguenza, i reati
andavano giudicati separatamente, essendo uniti per continuazione (e non per
concorso formale). Per quanto riguarda le lesioni in danno di Merola Elena il

cui si impone l’annullamento, in parte qua, della sentenza, con rinvio al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania perché
eserciti l’azione penale dinanzi al giudice competente.
La sentenza va annullata anche nella parte relativa alla determinazione
della pena per reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen. (correttamente
giudicato dal Giudice di pace), in quanto la pena irrogata a titolo di continuazione
(C 200 di multa) è illegittima, prevedendo l’art. 612, comma 1, cod. pen. (non
modificato dall’art. 52 del D.Igs n. 74/2000) la pena massima di C 51 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Positano Giuseppe
nel capo riguardante il reato di all’art. 582 cod. pen. e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.
Annulla altresì nel capo riguardante il reato di cui all’art. 612 cod. pen.,
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al Giudice di Pace di
Vallo della Lucania per nuovo esame.
Così deciso il 26/9/2013

Giudice di pace ha statuito, quindi, su una materia non di sua competenza, per

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