Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 74 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 74 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 22/10/2013

SENTENZA
sul ricorso nell’interesse di Nigiotti Jonathan, nato a Livorno il 23-7-77,
avverso la sentenza in data 7-10-11 della Corte di Appello di Firenze,
sezione I penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Scardaccionefrfie ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il
GUP
presso
il
Tribunale
di
Livorno,
con sentenza in data 22-9-09 pronunciata
1 .-.
all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Nigiotti Jonathan, previa concessione
delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa,
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90.
La Corte di Appello di Firenze, in data 7-10-11, con la sentenza indicata in epigrafe, in
parziale riforma della pronuncia di cui sopra, ha concesso al Nigiotti la sospensione
condizionale della pena, confermando nel resto.
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 7-10-11 ha presentato ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendo in primo luogo violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
Nigiotti dirmanzi alla polizia giudiziaria.
Con il secondo motivo di ricorso si denunciano gli stessi vizi in punto di affermazione
della responsabilità del Nigiotti per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, in quanto la
condotta accertata non avrebbe dato luogo ad una vera “coltivazione” di marijuana, in
quanto rudimentale e limitata ad un numero esiguo di piante con destinazione ad uso
personale.
Con il terzo motivo si sostiene che la detenzione di foglie essiccate pure contestata al
prevenuto sarebbe anch’essa stata destinata all’uso personale.
3.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con congrua
motivazione, dalla Corte di Appello di Firenze, che ha correttamente puntualizzato: che
l’imputato aveva integralmente confermato in sede di interrogatorio innanzi al GIP le
1

spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, sicché la questione relativa alla
asserita inutilizzabilità di queste ultime doveva ritenersi superata; che si trattava di otto
piante di marijuana in pieno sviluppo vegetativo e di sette tronchi della medesima
pianta, destinate a produrre sostanza stupefacente da immettere anche sul mercato,
come ammesso dallo stesso imputato; che la destinazione allo spaccio anche delle
foglie essiccate di marijuana era dimostrata dal rinvenimento di materiale idoneo per il
loro confezionamento in dosi, oltre che dalle già citate ammissioni del prevenuto.
4 . . Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22-10-2013.

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