Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 74 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 74 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Carbone Francesco, nata il 14/10/1978;

Avverso l’ordinanza n. 226/2012 emessa il 04/12/2014 dal G.U.P. del
Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 10/11/2015

,

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 04/12/2014, il G.U.P. del Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Francesco
Carbone, finalizzata a ottenere la restituzione dei beni che gli erano stati
sequestrati nell’ambito del procedimento penale – in cui l’istante era imputato
del reato di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – conclusosi con la
sua assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata con sentenza del

chiedeva la restituzione, erano costituiti da una ditta individuale, un passaporto,
un appezzamento di terreno ubicato nel territorio di Gioia Tauro e una somma di
denaro.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, rilevava che, nella sentenza di
assoluzione emessa nei confronti del Carbone, era stata disposta la confisca dello
stupefacente e di quanto in sequestro, con una formula generica ma
omnicomprensiva, che imponeva di mantenere il vincolo ablativo nei confronti
dei beni dell’istante, non essendo consentita alcuna valutazione di merito
sull’esistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, già vagliati nel
procedimento di cognizione e insuscettibili di ulteriori valutazioni in sede
esecutiva.

L Avverso tale ordinanza il Carbone, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con
specifico riferimento alla previsione dell’art. 676 cod. proc. pen., in relazione alla
ritenuta insussistenza dei presupposti per la restituzione dei beni sequestrati,
che erano stati valutati in sede esecutiva con un percorso motivazionale
contraddittorio e manifestamente illogico.
Si deduceva, in particolare, che, considerato che il giudice della cognizione
non aveva provveduto alla restituzione dei beni sequestrati al Carbone
contestualmente alla sua assoluzione, a tale omissione avrebbe dovuto fare
fronte il giudice dell’esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. Ne conseguiva
l’erroneità dell’assunto processuale posto a fondamento dell’ordinanza
impugnata, che non teneva conto del fatto che la disposizione richiamata
attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in ordine alla
restituzione dei beni dell’imputato assolto, sul presupposto che non vi abbia
provveduto il giudice della cognizione nel provvedimento decisorio divenuto
definitivo.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.
2

21/01/2011, divenuta irrevocabile il 07/11/2011. In particolare, i beni di cui si

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l’assoluzione del ricorrente per non
avere commesso il fatto – pronunciata con sentenza n. 1443/2011 del
21/01/2011 – rendeva prive di supporto processuale le statuizioni relative alla
confisca dei beni sequestrati, che doveva ritenersi limitata ai soli beni
appartenenti ai soggetti condannati. Ne consegue che, rispetto a tale decisivo

assolutorio da parte del Carbone, limitatamente alla restituzione dei beni
precedentemente sequestrati, non appare risolutiva ai fini del corretto
inquadramento della vicenda processuale in esame.
Deve, invero, rilevarsi che il provvedimento ablatorio faceva espressamente
riferimento all’incameramento delle somme di denaro da parte dei componenti
dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in contestazione e alla
distruzione della sostanza sequestrata, con una limitazione esplicita alle sole
posizioni dei condannati, che non comprendeva gli imputati assolti, tra i quali il
Carbone.
Ne discende che, nel caso di specie, occorreva verificare se, sulla base della
sentenza impugnata e del sottostante provvedimento di sequestro, potevano
trarsi elementi da cui desumere che il Carbone, nonostante la sua assoluzione,
potesse essere comunque sottoposto a una confisca obbligatoria dei suoi beni.
Tale verifica giurisdizionale era ineludibile, atteso che il giudice della cognizione,
all’esito del procedimento in esame, disponeva correttamente la confisca dei beni
sequestrati agli imputati condannati; mentre, ometteva di pronunciarsi sulla
restituzione dei beni sequestrati agli imputati assolti, non adottando un
provvedimento che rientrava nelle sue prerogative giurisdizionali (cfr. Sez. 4, n.
7376 del 06/02/2014, PMT, Rv. 259264).
Questa situazione di stasi processuale doveva essere risolta con l’intervento
del giudice dell’esecuzione, correttamente attivato dal ricorrente ai sensi dell’art.
676 cod. proc. pen., che legittima l’intervento correttivo nella fase esecutiva
quando il giudice della cognizione non ha provveduto alla restituzione dei beni
sequestrati. Tale disposizione, dunque, si attaglia perfettamente al caso di
specie, attribuendo al giudice dell’esecuzione competenze in ordine alla
restituzione dei beni sequestrati, sul presupposto che non vi abbia provveduto il
giudice della cognizione nel provvedimento decisorio divenuto definitivo,
conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Sez. 6, n.
10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886).

3

argomento, la questione della mancata impugnazione del provvedimento

2. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al G.U.P. del Tribunale di
Napoli, affinché si conformi ai principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.U.P. del Tribunale
di Napoli.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

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