Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7397 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7397 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Montucchielli Andrea, nato ad Empoli il 14/09/1984

avverso la sentenza emessa il 12/10/2011 dalla Corte di appello di Firenze

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per la parte civile Lastrucci Simone l’Avv. Massimo Fusi, che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità – ovvero il rigetto – del ricorso;
udito per l’imputato ricorrente l’Avv. Claudia Neri, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 15/05/2013

Il difensore di Andrea Montucchielli ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la parziale riforma (solo in punto di trattamento sanzionatorio,
ridotto ad euro 2.500,00 di multa) della sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, in data 03/12/2009: la
dichiarazione di penale responsabilità del Montucchielli riguarda un addebito di
lesioni personali in ipotesi cagionate a Simone Lastrucci, costituitosi parte civile.
Con l’odierno ricorso la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, nonché inosservanza ed erronea

si deduce che all’atto della presentazione della querela a firma del Lastrucci non
si provvide a identificare la persona che provvide al deposito, a fronte di una
espressa delega che lo stesso Lastrucci aveva rilasciato all’Avv. Valeria Vezzosi
(senza tuttavia che presso il Commissariato di Empoli, dove l’istanza punitiva fu
materialmente consegnata ad un ufficiale di p.g., il personale ivi addetto diede
atto che fosse stato appunto quel legale, od altri, a curare l’incombente). A
nulla rileverebbe, secondo la difesa, la circostanza che alla querela in esame
risulta spillata una fotocopia della carta d’identità dell’Avv. Vezzosi, giacché in
difetto di una formale e documentata identificazione del presentatore, compiuta
con modalità tali da superare qualsiasi margine di incertezza (e non rendere
necessario il ricorso a deduzioni di sorta), l’atto dovrebbe intendersi affetto da
invalidità non sanabile: secondo il difensore del Montucchielli, la motivazione
della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria e manifestamente illogica,
laddove reputa sufficienti gli elementi risultanti dagli atti per giungere alla
conclusione che a presentare la querela fu il suddetto legale, ma – per farlo può solo ipotizzare quali operazioni vennero compiute nell’occasione dall’agente
addetto alla ricezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile, giacché fondato su motivi, da un
lato, manifestamente infondati, e dall’altro riproduttivi delle stesse ragioni di
doglianza già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: si tratta
perciò di motivi da considerare non specifici, in quanto il difetto di specificità del
motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato
non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di

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applicazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen.; nell’interesse del ricorrente

aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo).
Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a segnalare che secondo i giudici di
appello «l’identificazione dell’Avv. Valeria Vezzosi, soggetto al quale il Lastrucci
aveva conferito procura a depositare l’atto, sarebbe avvenuta per effetto
dell’allegazione alla querela della fotocopia della sua carta di identità mediante
spillatura con una cucitrice per carta, con l’ulteriore considerazione che, sulla

annotato a mano il numero della carta». La difesa obietta che – oltre a non
esservi certezza sul fatto che quel numero annotato corrispondesse in effetti al
documento de quo

fra gli allegati alla querela non risultava indicata la copia

della carta di identità, mentre l’operazione di spillatura «avrebbe potuto essere
effettuata in qualsiasi momento e da parte di chiunque, piuttosto che di fronte
all’incaricato a ricevere l’atto»; inoltre non si sa se quella fotocopia venne
consegnata al momento del deposito della querela, e da chi, potendovi aver
provveduto un incaricato, a sua volta delegato dall’Avv. Vezzosi.
Nel corpo del ricorso non si tiene conto, però, della circostanza – parimenti
evidenziata nella motivazione della sentenza impugnata – che la querela in
questione recava comunque la sottoscrizione del Lastrucci, autenticata dal
difensore: particolare, questo, tale da superare ogni rilievo formale sull’attività di
identificazione del soggetto depositante l’atto. Infatti, la rigorosa
interpretazione giurisprudenziale di cui la difesa del Montucchielli dà contezza
appare superata da molteplici e oramai consolidate pronunce successive di segno
difforme, secondo cui «la mancata identificazione del soggetto che presenta la
querela, da parte dell’autorità che la riceve, non determina l’invalidità dell’atto
allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a
proporla» (v., da ultimo, Cass., Sez. V, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv
252956).
Orientamento recentemente ribadito dalle stesse Sezioni Unite, nell’ambito
di una pronuncia dedicata alla risoluzione di un contrasto interpretativo su altra
questione in diritto, essendosi affermato – con dichiarazione di inammissibilità
del correlato motivo di gravame, per manifesta infondatezza – che «la mancata
identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità
dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza», e che «il deposito
della querela può essere liberamente effettuato da chiunque, anche se non sia
munito di procura speciale, a condizione che la sottoscrizione del querelante sia
regolarmente autenticata» (Cass., Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli).

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fotocopia, riproducente il solo lato interno del documento di identità, risultava

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Montucchielli
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile
alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Si impone altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, che il collegio

professionale compiuta dal difensore della parte civile medesima.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che
liquida complessivamente in C 2.800,00, oltre accessori secondo legge.

Così deciso il 15/05/2013.

ritiene equo liquidare nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo all’attività

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