Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7390 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7390 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania avverso la sentenza del 23 gennaio 2013 emessa dal
G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento a carico di Pietro
Dino Carracino, nato a Pollica il 28.4.1937;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito l’avvocato Stefano Troiano, difensore della parte civile, che ha chiesto
l’annullamento della sentenza;
udito l’avvocato Oreste Carracino, sostituto processuale dell’avvocato
Giuseppe Ruocco, difensore dell’imputato, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso del pubblico ministero.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato, ai sensi dell’art.
425 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti di Pietro Dino Carracino in
ordine al reato di calunnia.

alla procura della Repubblica, incolpato, sapendoli innocenti, Nicodemo
Fabiano, Domenico Lentini e Silvana Pisapia di violenza privata, calunnia e
interruzione di pubblico servizio, nonché gli ultimi due anche di
favoreggiamento e falso in atto pubblico.
La vicenda si inquadra nell’ambito di un procedimento civile vertente tra
l’imputato, che svolgeva per sé anche la funzione di avvocato, e Fabiano, nel
corso del quale veniva rivolta al Carracino l’accusa di avere strappato una
pagina del fascicolo processuale, con conseguente denuncia ex art. 490 c.p.;
a sua volta l’imputato, come si è già detto, proponeva una denuncia-querela
in cui, oltre a fornire la propria versione dei fatti precisando di avere preso la
pagina per poter fare una fotocopia, accusava Fabiano, Lentini e Pisapia di
avergli impedito con violenza l’espletamento delle sue funzioni in udienza,
intimandogli di aprire la borsa ove aveva riposto il documento processuale;
inoltre, accusava Lentini e Pisapia – cioè il figlio e la segretaria dell’avvocato
del Fabiano – di aver taciuto alla polizia la circostanza da lui stesso riferita,
cioè di aver preso il foglio solo per fare una fotocopia.
Il G.u.p. ha ritenuto gli elementi di prova acquisiti inidonei a sostenere
l’accusa di calunnia in giudizio.

2. Contro la sentenza di non luogo a procedere ha presentato ricorso per
cassazione il pubblico ministero, sostenendo che il giudice ha sostanzialmente
operato una piena valutazione delle prove, mentre l’esistenza di discordanze
ricostruttive in relazione alla vicenda avrebbe giustificato la verifica
dibattimentale, anche per saggiare l’attendibilità dei testimoni.

3. L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha depositato una
memoria in cui chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato
inammissibile.

2

All’imputato era stato contestato di avere, con una denuncia indirizzata

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Come è noto il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a
procedere in sede di legittimità non può avere per oggetto gli elementi

adottata dal giudice nel valutarli, sicché l’oggetto del controllo coincide con la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa sia
sostenibile in giudizio.
Nella specie, nella sentenza impugnata il giudice non si è limitato a
verificare l’inutilità o la superfluità del dibattimento sulla base un giudizio
prognostico, ma si è diffuso in valutazioni di tipo sostanziale, proprie della
fase del merito.
In particolare, si è ritenuta la sussistenza di una situazione di “stallo”
processuale nonostante vi fosse la possibilità di assumere in dibattimento tre
testimoni, le cui dichiarazioni sono state considerate anticipatamente
insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, sulla base di una valutazione di
merito circa la loro attendibilità, reputata scarsa in quanto soggetti coinvolti
direttamente nella vicenda. Si tratta di un giudizio valutativo sull’attendibilità
dei testi che non competeva al giudice dell’udienza preliminare, il quale
avrebbe dovuto limitarsi ad applicare la regola di giudizio imposta dall’art. 425
c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo
sulla base di un giudizio prognostico di “immutabilità” del quadro probatorio
nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell’acquisizione di nuove
prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le
fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (Sez. VI, 20
luglio 2011, n. 34406, Curtò; Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc.
Brunetti; Sez. VI, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora). Nella presente
fattispecie il giudizio prognostico è stato fatto, ma dopo una indebita
valutazione in ordine all’attendibilità dei tre testimoni.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
per nuova deliberazione al G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania.

3

acquisiti dal pubblico ministero, ma soltaelto la verifica della giustificazione

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania
per nuova deliberazione.
Così deciso il 28 novembre 2013

Presidente

Il Consigli re estensore

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