Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7390 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7390 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HOXHA JULIAN N. IL 29/10/1980
avverso l’ordinanza n. 1428/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4*e/sentite le conclusioni del PG Dott. f L_FeE-6 0 J? 0 ,-/ ?se K o z,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/12/2012

RITENUTO IN FATTO

2. Esponeva il Tribunale del riesame di Catania che le forze dell’ordine avevano
avuto modo di assistere al prelievo di una somma di denaro da un “bancomat”
da parte del tossicodipendente Giorgio Iozzia, al suo atteggiamento di attesa
nei pressi della scalinata del cd. Passo Garaffa e, quindi, al sopraggiungere
dell’indagato in direzione del primo – rimasto in sosta a bordo della propria
autovettura – nonché al successivo gesticolare dell’Hoxha nei confronti dello
Iozzia, per indurlo probabilmente ad allontanarsi, avendo notato la presenza di
agenti di Polizia nella zona.
2.1. Osservava il Tribunale, inoltre, che la ricostruzione fornita dalla P.G.
trovava conferma: a) nelle dichiarazioni rese dallo stesso Iozzia, il quale

riferiva che, nell’occasione dell’arresto dell’Hoxha, aveva contattato
quest’ultimo ed ottenuto un appuntamento presso la predetta scalinata, allo
scopo di acquistare sostanza stupefacente del tipo eroina; b) nella circostanza
di fatto che egli, durante la precedente settimana, aveva acquistato eroina
dall’Hoxha in ulteriori tre o quattro occasioni.
3. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di Hoxha Julian, deducendo due motivi di doglianza.
3.1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione (ex
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e

73 del D.P.R. n. 3009/1990, per avere l’impugnato provvedimento omesso di
fornire risposta alle censure difensive sollevate in sede di riesame, assegnando
rilievo, in particolare: 1) ad una circostanza obiettiva, ma neutra, ossia il
prelievo dal “bancomat” operato dallo Iozzia, cui conferiscono valenza
accusatoria unicamente le contraddittorie dichiarazioni da lui rese a carico
dell’indagato; 2) all’incontro fra Iozzia ed Hoxha, dal primo descritto come
finalizzato alla compravendita di sostanze stupefacenti, senza che a tale
ricostruzione, tuttavia, abbia fatto seguito alcun elemento oggettivo di
conforto; 3) al gesticolare dell’Hoxha, frutto di un’interpretazione
probabilistica, non assistita da alcun elemento di certezza. L’iter motivazionale
dell’impugnata ordinanza, inoltre, risulterebbe contraddittorio e viziato da
illogicità non solo relativamente al fatto che non sono stati rinvenuti
l’apparecchio telefonico mobile sul quale Iozzia ha riferito di aver contattato
l’indagato, né altri elementi idonei a ricondurre l’indicata utenza telefonica alla
sua persona, ma anche riguardo all’ulteriore circostanza che non sono stati
1

JtL

1. Con ordinanza del 1° ottobre 2012 il Tribunale del riesame di Catania ha
rigettato l’istanza di riesame proposta da Hoxha Julian avverso l’ordinanza
pronunciata dal G.i.p. presso il Tribunale di Modica in data 30 agosto 2012, che
applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, per il
reato di illecita detenzione ed offerta in vendita a Giorgio Iozzia di una dose di
stupefacente del tipo eroina in data 28 agosto 2012, dose che, tuttavia, non
riusciva a cedergli per effetto del tempestivo intervento degli agenti del
Commissariato di P.S. di Modica.

3.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con
riferimento all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., laddove il Tribunale ha
ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa sulla base dello stato di
difficoltà economica in cui versa l’indagato, attribuendo rilievo alle sue
dichiarazioni e a quelle rese da Selmanaj Xhedilijano ai sensi degli artt. 391-bis
ss. c.p.p., senza tuttavia considerare che le prodotte dichiarazioni
documentano come a tale stato di difficoltà economica facessero fronte i
familiari della coppia, non rappresentando dunque tale elemento un dato
indiziario idoneo a sostenere l’evidenziato pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito
esposti e precisati.
5. E’ noto che, in tema di misure cautelari personali, allorché venga
denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, spetta alla Corte suprema il compito di verificare,
in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto ad affermare, ovvero a negare, la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (Sez. Un., n. 11, 22/03/2000, Audino).
Strettamente connessa alle implicazioni di tale linea interpretativa deve
ritenersi la regola di giudizio secondo la quale, in materia di applicazione delle
misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli
elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce
tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a
dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata
probabilità di colpevolezza (Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212998;
Sez. 6, n. 23267 del 28/03/2003, Rv. 225847).
E’ parimenti noto che, in sede cautelare, la gravità dell’indizio deve correlarsi
alla specificità, ossia alla capacità di attribuire con elevata probabilità il fatto
concreto al soggetto sottoposto ad indagini Sez. 3, n. 1791 del 12/08/1993,
dep. 15/10/1993, Rv. 195215). Pertanto, a norma dell’art. 273 c.p.p., il
concetto di gravità della base indiziaria su cui riposa il provvedimento cautelare
non può essere identificato con quello di sufficienza, poiché da questo si
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affatto rinvenuti, sulla persona dell’indagato, ovvero nelle pertinenze a lui
riferibili, la sostanza stupefacente, ovvero lo strumentario utilizzato per farne
commercio.

6. Nel caso di specie, il percorso motivazionale seguito dall’impugnato
provvedimento mostra un andamento incerto e contraddittorio, legato ad un
insufficiente approfondimento critico e ad un attenuato rigore argomentativo,
laddove la ritenuta gravità degli indizi non sembra trovare adeguata
giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di
prova, nè sembra riposare su una base di sequenze motivazionali linearmente
esposte e dotate della indispensabile tenuta logico-argomentativa, con
particolare riguardo alle implicazioni dei dati, oggettivi, del mancato
ritrovamento della scheda telefonica corrispondente all’utenza indicata dallo
stesso Iozzia (ma dall’indagato non riconosciuta come propria) e del mancato
rinvenimento di sostanze stupefacenti, indosso all’indagato ovvero nella di lui
abitazione.
Elementi fattuali, quelli or ora indicati, che paiono assumere un peso negativo
ai fini della valutazione in merito alla consistenza e gravità del quadro
indiziario, ed il cui apprezzamento, ciò nonostante, sembra indurre il Tribunale,
in assenza di puntuali verifiche investigative in relazione ai profili appena
evidenziati, a considerazioni meramente congetturali circa la specifica rilevanza
ad essi attribuibile, specie ove si consideri che l’appuntamento tra i due
sarebbe stato telefonicamente concordato e finalizzato proprio all’acquisto dello
stupefacente.
A tale riguardo, inoltre, pare insufficiente, allo stato, il generico riferimento alle
pregresse cessioni di sostanze stupefacenti dall’indagato operate nei confronti
dello Iozzia, così come imprecisato e non compiutamente approfondito nelle
sue implicazioni appare, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelar-i di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., il riferimento allo stato di difficoltà
economica in cui verserebbe l’indagato.
Invero, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della
stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed
astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni
comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da consentire di
affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione,
commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012,
Rv. 253372).
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’ordinanza
impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catania affinchè, alla stregua
della regola di giudizio affermata, riesamini il corredo indiziario e provveda a
colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei
principii in questa Sede elaborati.
La Cancelleria curerà l’espletamento delle incombenze di cui all’art. 94, comma
primo – ter, disp. att., c.p.p. .

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distingue sia quantitativamente che qualitativamente, non dovendo
raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, ma l’alta probabilità
della attribuibilità del reato all’indagato (Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, dep.
22/04/1998, Rv. 210514).

P.Q M,
annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
primo – ter, disp. att., c.p.p. .
Così deciso in Roma, lì, 10 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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