Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 739 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 739 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBOUP IBRAHIMA nato il 10/12/1957 a DIOCOUL
avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 25/05/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di CATANIA, in data 05/03/2012, nei confronti di MBOUP IBRAHIMA
in relazione al reato di cui alli art. 12 DL n. 143 del 1991
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e con riferimento alla ritenuta responsabilita’.
– vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Nessuno dei motivi di ricorso prende in considerazione l’ampia, congrua e
coerente motivazione offerta dalla Corte territoriale né si confronta con essa
limitandosi a riproporre le medesime doglianze articolate in sede di appello.
Tale motivo, risultando fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, deve ritenersi non
specifico.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016
Entrambi i motivi di riscorso sono inammissibili perché aspecifici.