Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7389 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7389 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) KRISTO LORENC N. IL 29/05/1966
avverso la sentenza n. 1322/2011 TRIB. LIBERTA di MILANO, del
11/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMIC1S;
4i/sentite le conclusioni del PG Dott. AL 6ì._e /5D P è-t ?Eo V D

Uditi difensor Avv.;

e 1″.

Data Udienza: 10/12/2012

RITENUTO IN FATTO

2. Osservava al riguardo il Tribunale di Milano: a) che Kristo Lorenc era stato
arrestato in flagrante detenzione di gr. 200 di sostanza stupefacente del tipo
cocaina il 21 gennaio 2012, in concorso con Dervishi Ervis; b) che, tratto a
giudizio direttissimo, vedeva convalidato l’arresto ed applicata la misura della
custodia cautelare in carcere; c) che accedeva, pertanto, al giudizio
abbreviato, concluso con sentenza del Tribunale di Milano in data 31 gennaio
2012, la quale ne affermava la penale responsabilità, condannandolo alla pena
di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; d) che con sentenza
del 17 luglio 2012 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo
grado, rigettando l’istanza, presentata nell’udienza di discussione, di modifica
della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
3. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di Kristo Lorenc, deducendo i seguenti motivi di
doglianza:
a) mancanza della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., nella parte in cui il
Tribunale avrebbe omesso di considerare sia la presenza di elementi concreti
circa la persistenza della pericolosità sociale, sia le argomentazioni difensive in
ordine allo stato di salute e alle condizioni mediche dell’imputato;
b) contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., nella parte in
cui non ha citato elementi concreti a sostegno della ritenuta pericolosità sociale
dell’indagato, ritenendo altresì inadeguata la disponibilità di un’idonea
abitazione offerta dalla convivente, nonostante la documentazione al riguardo
prodotta; inoltre, l’impugnata ordinanza non avrebbe preso in considerazione i
nuovi elementi posti alla base della richiesta – ossia, il lungo periodo di
custodia cautelare presofferto e le gravi esigenze di salute dell’indagato – che
dimostrerebbero l’idoneità dell’applicazione della diversa misura degli arresti
domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
5. Il Giudice dell’appello cautelare, avuto riguardo anche all’intervenuta
pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello, ha dato conto, in
maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo
percorso decisorio.
1

1. Con ordinanza dell’il settembre 2012 il Tribunale di Milano ha rigettato
l’appello proposto ex art. 310 c.p.p. da Kristo Lorenc avverso l’ordinanza
emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 17 luglio 2012, con la quale
veniva rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari

6. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze processuali,
esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi
logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da
inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal
Tribunale, né ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che
deve informare l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto
una lettura alternativa di quelle emergenze, facendo leva sull’apprezzamento di
profili di merito già puntualmente vagliati, in sede cautelare ovvero nel giudizio
celebrato dinanzi alla Corte d’appello, ed il cui esame, evidentemente, non è
sottoponibile al tipo di sindacato che questa Suprema Corte è chiamata ad
esercitare.
7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende
di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La
Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94,
comma primo-ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
2

E’ noto che la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad
una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce un
elemento di valutazione già di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari
poste alla base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in
carcere (Sez. 3, n. 8146 del 25/01/2012, dep. 02/03/2012, Rv. 252754).
Entro tale prospettiva, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro
dei principii che regolano la materia, offrendo piena risposta alle obiezioni
difensive – peraltro solo genericamente formulate – e ponendo in evidenza, con
lineare sviluppo argomentativo, le ragioni del pericolo di reiterazione delle
gravi condotte oggetto di addebito cautelare, nel caso di specie desunte non
solo dalla particolare gravità del fatto di reato commesso dal ricorrente
(traffico di consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
con un buon grado di purezza ed elevato valore commerciale), ma anche dalla
presenza di specifici precedenti penali a carico, dal tentativo di fuga all’atto del
controllo e dalle condizioni personali di soggetto irregolarmente presente in
Italia, aduso a fare ricorso a diverse generalità, privo di lecita occupazione e di
uno stabile radicamento territoriale, le cui pregresse esperienze giudiziarie
nessuna efficacia dissuasiva risultano avere in concreto determinato.
Parimenti congrua deve altresì ritenersi, nell’iter motivazionale dell’impugnato
provvedimento, la giustificazione dal Tribunale offerta riguardo alla esclusione
di profili di incompatibilità delle condizioni cliniche de ricorrente con la
detenzione di tipo carcerario, in quanto supportata da una compiuta disamina
delle risultanze della documentazione sanitaria inviata dall’Istituto
penitenziario.

ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma, lì, 10 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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