Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7388 del 30/10/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7388 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Carpa Nicolae Andrei, nato a Horedoara (Romania) il 28/07/1967

avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava
sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica di Romania del
cittadino rumeno Nicolae Andrei Carpa, nei cui confronti era stato emesso in data
8 aprile 2002 ordine di esecuzione della pena di quattro anni di reclusione a
seguito di sentenza del 6 marzo 2002 (divenuta irrevocabile il 6 aprile 2002)
della Pretura di Horezu per il delitto di furto aggravato continuato, commesso tra
il 18 e il 21 agosto 2000 nel distretto di Vincea.

Data Udienza: 30/10/2012

Come precisato nella domanda di estradizione presentata il 5 maggio 2011,
con la detta sentenza rumena, oltre alla pronuncia di condanna alla pena di tre
anni di reclusione per l’accennato reato, veniva emessa quella di revoca della
sospensione condizionale della pena (o “condono”) per un anno e sei mesi di
reclusione stabilita, in relazione a precedente condanna per il reato di guida di
autovettura con targa falsa, con sentenza della Pretura di Targu Jiu (Distretto di
Gorj) in data 7 ottobre 1997; e, per effetto del cumulo previsto dalla legge

2. La Corte di appello riteneva infondate le eccezioni difensive in punto di
prescrizione della pena, di mancanza di verifica della irrevocabilità della
sentenza, di inesatta qualificazione del reato (con riferimento alla precedente
sentenza del 7 ottobre 1997) e di violazione dei diritti difensivi (procedimento
contumaciale svoltosi in assenza del difensore)

3. Ricorre per cassazione il Carpa, a mezzo del difensore avv. Amleto
Coronella, che deduce i seguenti motivi.
3.1. Intervenuta prescrizione della pena, effetto che si matura, secondo il
codice penale rumeno una volta trascorso il termine di cinque anni cui va
aggiunta la durata della pena (nella specie quattro anni); e nella specie dalla
data della irrevocabilità della sentenza del 6 aprile 2002 era trascorso il termine
prescrizionale di nove anni, prima ancora che fosse presentata domanda di
estradizione.
Anche in base alla legge penale italiana la pena era prescritta, essendo
trascorso il termine decennale previsto dall’art. 172 cod. pen.
3.2. Mancanza di prova della esecutività della sentenza di condanna, non
risultando tale attestazione dalla sentenza della Pretura di Horezu.
3.3. Violazione dei diritti fondamentali della difesa in relazione al fatto che il
Carpa è stato giudicato in contumacia dalla Pretura di Horezu per di più senza la
presenza del difensore.
Inoltre non risulta assicurato che dalla pena inflitta sia da scomputare la
durata della custodia cautelare.
3.4. Con riferimento alla asserita contraffazione della targa, difetto della
condizione della doppia punibilità, in quanto in realtà il fatto per il quale il Carpa
era stato condannato dalla Pretura di Targu Jiu consisteva esclusivamente nella
circolazione alla guida di un veicolo munito di targa provvisoria scaduta di
validità, in quanto riferibile ad autovettura radiata dalla circolazione.
3.5. Questione di costituzionalità dell’art. 705 cod. proc. pen. nella parte in
cui non prevede il rifiuto della estradizione riguardante cittadino della Unione

rumena, la condanna veniva così fissata in anni quattro di reclusione.

Europea avente residenza o stabile dimora in Italia subordinatamente alla
richiesta del medesimo di scontare la pena in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. E’ infondato il motivo circa la mancanza di prova della esecutività della

2002 in atti.

3. La scomputabilità dalla pena del periodo di custodia cautelare, a
prescindere da quanto risulti disciplinato al riguardo nell’ordinamento dello Stato
richiedente l’estradizione, è questione di ordine pubblico interno (v. tra le altre
Sez. 6, n. 46451 del 17/09/2004, Iute, Rv. 233519; Sez. 6, n. 751 del
12/12/2006, dep. 2007, Nikolic, Rv. 235898), sicché la sentenza che dichiara
sussistenti le condizioni per l’estradizione può ben precisare la durata della
custodia sofferta in Italia da detrarre dalla pena da eseguire.

4. E’ inammissibile la deduzione concernente la reale individuazione del fatto
rubricato come contraffazione della targa (che il ricorrente individua in una mera
circolazione con targa provvisoria scaduta di validità), trattandosi di aspetto che
l’interessato avrebbe dovuto dedurre nell’ambito del procedimento rumeno.

5. La questione di costituzionalità eccepita con l’ultimo motiovo appare
superata sulla base della sentenza della Corte cost. n. 274 del 2011.

6. Quanto al rilievo della prescrizione della pena, esso è infondato secondo
la legge interna, a norma dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., risultando che
il Carpa ha eluso l’ordine di esecuzione emesso in data 8 aprile 2002.
La sentenza va invece annullata con riferimento alla deduzione della
prescrizione della pena secondo l’ordinamento rumeno, non essendo affatto
chiaro che essa sia da escludere sulla base della mera comunicazione da parte
dell’autorità rumena del rigetto del ricorso esperito sul punto, di cui non si
conoscono le motivazioni, ed essendo per di più, a quanto risulta, stata proposta
impugnazione avverso lo stesso.

7. La sentenza va inoltre annullata sul punto relativo al dedotto rilievo di
mancata assistenza del difensore alla udienza di trattazione davanti all’autorità

sentenza di condanna, risultando ciò dall’ordine di esecuzione in data 8 aprile

rumena, aspetto che attiene a un diritto fondamentale dell’imputato, come più
volte affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell’art. 6, comma terzo,
della CEDU.
Va infatti ribadito il principio che il giudizio celebrato senza l’assistenza di un
difensore non è motivo preclusivo alla estradizione solo quando l’ordinamento
estero rimetta all’imputato la scelta di difendersi personalmente (Sez. 6, n.
19302 del 21/04/2008, Gan, Rv. 239680).

dovrà richiedere all’a.g. rumena informazioni precise ed esaurienti su detti punti:
a) disciplina della prescrizione della pena e ragioni per le quali essa sia
eventualmente maturata nel caso in esame; b) disciplina in tema di assistenza
difensiva e ragioni per le quali questa sia stata eventualmente non assicurata nel
procedimento a carico del Carpa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso il 30/10/2012.

8. In sede di rinvio, pertanto, altra sezione della Corte di appello di Roma

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