Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7386 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7386 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alessandro Nocerino, nato a Saviano il 2.1.1947
avverso la sentenza del 13 novembre 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza;
udito l’avvocato Giuseppe Siciliano, sostituto processuale dell’avvocato
Ermanno Fuschillo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2000 il Tribunale di Noia condannava
Alessandro Nocerino alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di
associazione camorristica, disponendo ai sensi dell’art.

12-sexies legge n.

356/1992 la confisca dei beni riconducibili all’imputato.

ampliava la misura della confisca ricomprendendovi altri beni del Nocerino.
Sul ricorso dell’imputato la Corte di cassazione annullava la sentenza di
secondo grado limitatamente alla confisca relativa agli utili derivanti
dall’attività edilizia privata esercitata dall’imputato negli anni compresi tra il
1978 e il 1984, nonché delle somme rimesse allo stesso nel 1970, ritenendo
che tali utili non derivassero da attività illecite.
In sede di rinvio, la Corte d’appello, con decisione del 21 novembre 2005,
confermava il provvedimento di confisca ritenendo la inscindibilità degli utili a
seguito del reo delle somme che allo stato sono rinvenibili solo quale
valore o parte del patrimonio in sequestro, che in via presuntiva lascia
ritenere la realizzazione di una accumulazione illecita, non avendo l’imputato
soddisfatto l’onere dimostrativo della liceità degli utili.
Con sentenza del 4 dicembre 2006 la Corte di cassazione ha nuovamente
annullato la decisione del giudice di rinvio, rilevando l’inosservanza del
principio di diritto fissato con la precedente sentenza, che aveva ritenuto
accertata una quota di utili leciti, costituiti dalle rimesse effettuate dal Brasile
in favore dell’imputato dai suoi genitori negli anni ’70, nonché dagli utili
prodotti dalle attività di edilizia privata svolta dal Nocerino nel periodo 1974 1984, ritenuti fonti di reddito lecito, rimandando al giudice di merito
esclusivamente la loro quantificazione.
Nel nuovo giudizio di rinvio seguito all’annullamento disposto dalla
Cassazione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2012
ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Noia, determinando
nella misura di euro 396.019 gli utili leciti conseguiti dall’imputato,
corrispondenti alle rimesse provenienti dai genitori, somma di cui ha disposto
la restituzione; invece, per quanto riguarda la quantificazione degli utili leciti
derivanti dall’attività edilizia riferibile agi anni 1974 – 1984 la Corte d’appello
ha ritenuto non giustificate da validi criteri le conclusioni della perizia disposta

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La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli che

nel corso dell’istruzione dibattimentale, che aveva quantificato in 12 miliardi di
lire il profitto lecito conseguito dal Nocerino, somma da cui andava decurtato
il valore connesso a ragioni esistenziali. Secondo i giudici di merito nella
perizia redatta dal geometra Puma non erano stati adottati criteri analitici di
calcolo, né utilizzati dati desunti dagli atti ufficiali di compravendita, avendo il
perito privilegiato il valore di mercato degli immobili. In conclusione, sul

2. L’avvocato Ermanno Fuschillo, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione, in cui, oltre a lamentare il vizio di motivazione con
riferimento alla valutazione data dai giudici alla perizia, ha dedotto la
violazione dell’art. 627 c.p.p., rilevando che ancora una volta il giudice di
rinvio non si è uniformato al dictum della sentenza della Corte di cassazione,
avendo omesso di pronunciarsi sulla quantificazione del profitto lecito
conseguito dal Nocerino nel periodo precedente il suo ingresso nella
consorteria criminale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato
alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, incorrendo
così nella violazione dell’art. 627 comma 3 c.p.p.
Come si è già anticipato la Corte di cassazione ha riconosciuto che una
parte dei beni confiscati all’imputato non fossero di provenienza illecita e
come tali non potessero essere oggetto di confisca: in particolare, i giudici di
legittimità hanno fatto riferimento agli utili derivanti dall’attività di
imprenditore edile svolta dall’imputato tra gli anni 1978 e 1984 nonché alle
somme rimesse nel 1970 dai suoi genitori emigrati in Australia. Il disposto
annullamento con rinvio è stato, quindi determinato anche dalla necessità di
consentire al giudice di rinvio di quantificare il valore dei beni esclusi dalla
confisca.
A seguito di ciò la Corte d’appello di Napoli, con la decisione da ultimo
impugnata, ha quantificato in euro 369.019,00 il valore delle rimesse operate
in favore dell’imputato dai genitori, disponendone la restituzione; invece, per
quanto riguarda gli utili conseguiti dal Nocerino nel periodo 1978-1984 e

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punto la sentenza ha confermato l’originario provvedimento di confisca.

derivanti dalla sua attività imprenditoriale ha ritenuto che la quantificazione
operata dal perito fosse basata su criteri presuntivi non attendibili e ha
concluso nel senso che l’inadeguatezza della perizia non consente
l’individuazione di un profitto lecito da escludere dalla confisca.
In questo modo, il giudice del rinvio ha sostanzialmente evitato di
conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di

condotto ad una sostanziale conferma del provvedimento di confisca di quegli
utili che il giudice di legittimità aveva individuato come profitto lecito,
determinando una evidente elusione della sentenza di annullamento. Una
volta ritenuti non adeguati i criteri di valutazione contenuti nella perizia il
giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere, eventualmente, ad un nuovo
accertamento peritale, magari indicando i criteri da adottare, pur di
conformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione.
In sostanza, le sentenze di annullamento pronunciate in questo processo
impongono al giudice di rinvio di rideterminare la misura della confisca
disposta ai sensi dell’art.

12-sexies legge n. 356/1992, procedendo alla

quantificazione degli utili prodotti dall’attività imprenditoriale svolta
dall’imputato nel periodo 1978-1984 e ritenuti fonti di reddito lecito in quanto
riferiti ad un periodo in cui non è risultata provata l’infiltrazione camorristica
nell’attività del Nocerino.

4. Pertanto, si rende necessario l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 3 dicembre 2013

Il Consig i re estensore

cassazione: la ritenuta inaffidabilità dei criteri utilizzati nella perizia ha

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