Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7382 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7382 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giovanni Campagna, nato a Napoli il 3.11.1972
avverso la sentenza del 6 giugno 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato
la sentenza dell’Il luglio 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Milano, in

Data Udienza: 28/11/2013

sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Giovanni Campagna responsabile
dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 171-ter comma 1 lett. c) della legge n.
633/1941 e 322 commi 1 e 2 c.p., per aver detenuto n. 104 compact disk
privi del contrassegno SIAE e, inoltre, per avere offerto agli operanti della
polizia di Stato alcuni cd contraffatti al fine di evitare le conseguenti sanzioni.
La Corte territoriale, decidendo sull’impugnazione in cui si contestava la

conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, ha ritenuto che la frase rivolta
agli agenti

(“ragazzi venitemi incontro, chiudete un occhio, prendetene

qualcuno e non rovinatemi”) costituisse un esplicito invito alla corruzione.

2. L’avvocato Carlo Melotti, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti.
Con la prima censura contesta la sentenza, assumendo la mancanza
dell’elemento oggettivo del reato di istigazione alla corruzione, privo nel caso
in esame di offensività, non potendosi ritenere che l’offerta di qualche

cd

contraffatto sia condotta idonea a cagionare la lesione del bene protetto
dall’art. 322 c.p., trattandosi di azione priva di potenzialità corruttiva. Allo
stesso modo, contesta la sussistenza del dolo, in quanto la frase rivolta agli
agenti (“non rovinatemi”) è interpretabile come una “supplica” da parte di un
soggetto che si trova in una situazione di difficoltà economica, priva di ogni
intento corruttivo.
Con il secondo motivo denuncia un vizio di motivazione della sentenza
che, nel riportarsi integralmente alla decisione di primo grado, non specifica
per quale ipotesi di istigazione alla corruzione l’imputato è stato riconosciuto
responsabile, dal momento che risulta siano stati contestati entrambi i primi
due commi dell’art. 322 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non può
escludersi la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, assumendo che
l’offerta di qualche compact disk agli agenti della polizia, al fine di evitare

2

sussistenza del reato di istigazione alla corruzione, nel riportarsi alle

sanzioni per le irregolarità riscontrate nell’esercizio commerciale, sia priva del
requisito dell’offensività.
Invero, sebbene si tratti di un episodio connotato da una scarsa gravità,
tuttavia è stato dimostrato, e non è in contestazione, che vi sia stata una
offerta di utilità, ritenuta dai giudici di merito caratterizzata da adeguata
serietà, tanto da essere idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale.

valutazione che spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito e
che non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità.
Allo stesso modo, deve ritenersi che costituisca apprezzamento di fatto,
insindacabile dalla Corte di cassazione, la valutazione, da effettuare con
giudizio ex ante, circa l’idoneità stessa dell’offerta a conseguire lo scopo
perseguito dall’agente.
Nella specie, deve ritenersi, sulla base di quanto risulta dalla sentenza
della Corte d’appello e da quella di primo grado, che l’offerta in questione,
effettuata durante una verifica in cui è stata contestata la detenzione di 104
c.d. privi del contrassegno SIAE, era potenzialmente idonea al perseguimento
dello scopo, identificabile con l’evitare il sequestro dei compact disk irregolari
e delle conseguenti sanzioni.

3.2. Analogo discorso può essere svolto con riferimento all’elemento
soggettivo, in quanto dalla ricostruzione operata dai giudici di merito risulta
evidente la sussistenza del dolo specifico, dal momento che, come si è detto,
l’offerta dei compact disk era diretta ad indurre i pubblici ufficiali ad omettere
un atto d’ufficio, cioè il sequestro delle cassette irregolari.

3.3. Infine, deve essere considerato del tutto infondato il motivo con cui
si lamenta la mancata specificazione del reato contestato: infatti, sebbene
risultino indicati entrambi i primi due commi dell’art. 322 c.p., dal contenuto
dell’imputazione e dalle argomentazioni delle sentenze di merito, risulta chiaro
che al Campagna è stata contestata l’ipotesi di istigazione alla corruzione fatta
per indurre i pubblici ufficiali ad omettere un atto del loro ufficio.

3

Il ricorrente dubita della serietà dell’offerta, ma si tratta di una

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.

delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 28 novembre 2013

Il Consigli re estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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