Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7380 del 28/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7380 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZINI MOHMOUD N. IL 08/09/1983
avverso la sentenza n. 6126/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 28/01/2016

Così deciso in Roma, all’udienza del 28 gennaio 2016
Il Pr sidente

La difesa di Zini Mohmoud propone ricorso avverso la sentenza del 18/06/2014 con la quale la
Corte d’appello di Torino, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato
di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza quanto
all’accertamento di responsabilità nonché vizio di motivazione sull’esclusione dell’applicazione
delle attenuanti generiche ed all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, poiché, su tutte le circostanze
oggetto di gravame si limita a riproporre le proprie censure di merito, risultando del tutto estranee
alla fattispecie le deduzioni attinenti l’uso personale, a fronte di una documentata e reiterata
condotta di consegna a terzi, dietro corrispettivo in denaro di oggetti che, sia pure non identificati
nell’immediatezza, in maniera argomentata nella pronuncia vengono classificati come stupefacente,
per la stessa modalità di presentazione percepita dagli operanti, né si considerano le argomentazioni
che sostengono le ulteriori decisioni contestate, cosicché il ricorso risulta mirato a sollecitare in
questa fase una non consentita nuova valutazione di merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

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