Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7379 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7379 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSCO ANDREA N. IL 05/01/1974
avverso la sentenza n. 133/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
20/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~121e conclusioni del PG Dott.

Eduardo Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
(

1—Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 20/02/2012 il Tribunale di Siracusa ha applicato nei confronti di
Bosco Andrea ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi 3 di arresto ed
euro 800,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,
lett.b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Siracusa il
4/04/2010. Il Tribunale ha disposto, altresì, la sospensione della patente di guida
per anni 1 nonché la trasmissione degli atti al Prefetto di Siracusa per l’adozione
del provvedimento amministrativo di confisca del mezzo.

nella parte in cui la sentenza ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di
Siracusa per l’adozione del provvedimento amministrativo di confisca del veicolo,
pur avendo applicato la pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. in relazione
all’imputazione di cui all’art.186, comma 2, lett. b) cod. strada.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Eduardo Scardaccione, a
seguito di requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Alla data di commissione del reato, il 4/04/2010, a seguito delle
modificazioni apportate dall’art.4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
1.24 luglio 2008 n. 125, risultava già espressamente sancita l’applicabilità della
confisca dell’autoveicolo con il quale era stato commesso il reato di cui
all’art.186,comma 2, cod. strada nella più grave ipotesi di cui alla lett.c) (ove
non appartenente a persona estranea a questo). La disposizione normativa di cui
all’art.186 cod. strada è stata parzialmente modificata dalla I. 29 luglio 2010,
n.120, art. 33, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In
particolare, lo specifico richiamo nell’art.186, come novellato, all’art. 224 ter cod.
strada, introdotto dalla richiamata I. n. 120/2010 (intitolato “Procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”),
fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle
norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in
stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di
guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), sia ora qualificabile come
sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo
dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. U, n.23428 del
25/02/2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 196 del
12/05/2010). Il legislatore, operando una specifica scelta, ha dunque optato per
la natura amministrativa della confisca di cui all’art.186 cod. strada in
2

2. Ricorre per cassazione Bosco Andrea denunciando violazione di legge

riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate. Pur con l’entrata in vigore della
ennesima modifica al codice della strada, è rimasto fermo l’obbligo per il giudice
di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della
sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di
applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge
quale ulteriore conseguenza. Analogamente a quanto avviene già per
l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, il giudice dispone, dunque, la confisca con sentenza, che a cura

comma 2, cod. strada, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato.

2. Senonchè, conformemente a quanto indicato nel ricorso, il giudice di
prime cure, pronunziata in data 20/02/2012 sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
nei confronti dell’imputato in relazione all’imputazione di cui all’art.186, comma
2, lett.b) cod. strada, non avrebbe potuto applicare la confisca, a prescindere
dalla mutata natura giuridica della confisca da sanzione penale accessoria in
sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale sanzione non è prevista in
relazione a detta ipotesi di reato, né avrebbe potuto disporre la trasmissione
degli atti al Prefetto per l’adozione di tale sanzione.

3. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che il tasso alcolemico accertato
risulta pari a 0,98 e 1,03 g/I, di talché doverosamente si è contestata al
prevenuto la fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod.
strada in difetto del superamento del valore soglia di 1,5 g/I. La sentenza è
viziata, quindi, per violazione di legge limitatamente alla parte in cui ha disposto
la trasmissione degli atti al Prefetto di Siracusa, statuizione che deve essere
eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione
degli atti al Prefetto di Siracusa per la adozione del provvedimento
amministrativo di confisca del mezzo, statuizione che elimina.
Così deciso il 6/02/2014

del cancelliere viene trasmessa in copia al Prefetto competente (art. 224 ter,

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