Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7378 del 28/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7378 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIELLO ANTONIO FRANCO N. IL 09/11/1979
avverso la sentenza n. 5525/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 28/01/2016

RG 21687/15

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole di:
– vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riguardo alla omessa
considerazione delle doglianze difensive in appello sia con riferimento al possesso delle chiavi
dell’appartamento sia alle dichiarazioni liberatorie del MONACO e della TALAMO e, infine,
all’esito negativo della perquisizione nella vettura del ricorrente. Inoltre, non v’è motivazione
sulla ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/90, alla luce del modesto
quantitativo di stupefacente.
– vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena rispetto alla massima
estensione delle attenuanti generiche ed ai criteri ex art. 133 c.p..
Il ricorso è inammissibile perché in fatto rispetto alla motivazione – priva di vizi logici e
giuridici – resa dalla Corte per confermare la responsabilità sulla base della disponibilità delle
chiavi dell’appartamento da parte del ricorrente e del suo tentativo di precedere gli operanti in
sede di perquisizione, palesando la consapevolezza della esistenza della droga e della sua
collocazione.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena la censura è
generica rispetto alla ineccepibile motivazione resa al riguardo dalla sentenza.
dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016

L’imputato Antonio Franco MAIELLO ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di S.M.
Capua Vetere in data 3.4.2014, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui
agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta.

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