Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7372 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7372 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA MARCO N. IL 13/12/1965
avverso l’ordinanza n. 75/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fuluc e..Go
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Uditi difrfisor Avv.;

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Data Udienza: 14/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 12.04.2012 la Corte di Appello di Napoli dichiarava
inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Guida
Marco.
La Corte osservava che la domanda difettava della rituale attribuzione di
procura speciale da parte del Guida, rispetto alla presentazione della richiesta. Al
riguardo, il Collegio osservava che l’istanza di riparazione conteneva il solo mandato
difensivo, con timbro apposto a margine, con il quale era stato attribuito al

difensore il potere di esercitare la difesa tecnica; e rilevava che dagli atti non
emergeva che la parte avesse conferito al predetto difensore la procura speciale ex
art. 122 cod. proc. pen., al fine della presentazione della richiesta di riparazione. La
Corte di Appello sottolineava che l’istanza non risulta sottoscritta personalmente
dalla parte.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Guida
Marco, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione. La parte rileva
che sia il mandato difensivo che la procura ex art. 122 cod. proc. pen. risultano
apposti sul fronte del primo foglio contenente il ricorso. Osserva che la
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la procura non richiede formule
sacramentali e che deve ritenersi valida ogni qual volta non risulti incertezza sulla
effettiva volontà della parte.
Il ricorrente osserva, inoltre, che sul fronte della prima pagina della
domanda di riparazione risulta apposta la sottoscrizione del medesimo esponente.
3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte annulli con rinvio l’ordinanza impugnata. La parte osserva che
l’istanza di riparazione era stata sottoscritta dal ricorrente; e considera che, in
ossequio ad una interpretazione sostanzialistica, deve ritenersi che il ricorrente
abbia conferito al difensore sia il mandato ad litem, sia la procura speciale.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Va premesso che l’art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiama le norme sulla
riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645 cod. proc. pen. laddove è
previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un
procuratore speciale. Questa Corte di legittimità, sul punto, ha avuto modo di
precisare che “La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto
personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua
proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto
alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo
di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen.,
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ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia
l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla
volontà dell’interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere
anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse
della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa
espressamente riservati” (Cass. Sez. U Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep.
10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508). Come si vede, la Corte regolatrice, con la

difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e
la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto
(ad es. al difensore) un potere di cui quest’ultimo non è titolare.
Vero è che questa Corte, con recenti pronunce ha manifestato un
orientamento meno formalistico, affermando che “In tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore
costituito in maniera generica procuratore speciale dall’interessato nel mandato “ad
litem” apposto a margine dell’istanza” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40293 del
10/06/2008, dep. 29/10/2008, Rv. 241471), ma pur sempre si è tenuto distinto il
mero mandato “ad litem” dalla procura speciale, precisando che essi possono
essere contenuti in un unico atto. E deve osservarsi che l’orientamento che viene
consolidandosi – muovendo proprio dal rilievo che occorre tenere distinto il mero
mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa
tecnica dalla procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro
soggetto, come lo stesso difensore, un potere di cui quest’ultimo non è titolare afferma l’inammissibilità dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione
proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura
speciale, con autonomo atto o con l’attribuzione del mandato difensivo (Cass.

Sez.

4, Sentenza n. 36619 del 05/05/2011, dep. 11/10/2011, Rv. 251427).
4.2. Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, dalla lettura degli
atti indicati dalla parte ricorrente e presenti nel fascicolo, non risulta che al
difensore il ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale, né con un
autonomo atto, né con l’attribuzione del mandato difensivo.
Infatti, a margine del ricorso, sottoscritto dal solo difensore e presentato alla
Corte di Appello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., è conferito dal Guida
al difensore il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio “con

ogni più ampia

facoltà di legge, compresa quella di transigere o conciliare la controversia e
rinunziare agli atti del giudizio, di proporre domanda riconvenzionale … chiamare
terzi in causa, anche in garanzia. Intimare precetto. Il mandato vale anche per
proporre e resistere nei giudizi cautelarí in corso di causa … giudizio di appello..
giudizio di opposizione..”. Nel mandato si specifica quindi che la parte approva
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sentenza ora richiamata, ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato

l’operato del difensore senza bisogno di ratifica e che autorizza il trattamento dei
propri dati.
4.2.1 Orbene dal contenuto del mandato, ora richiamato, inserito in un
timbro; dall’assenza di uno specifico riferimento all’azione da esercitare; dal
riferimento ad istituti del tutto estranei alla procedura in esame, si evince la totale
assenza di specificità del mandato e della esplicitazione della volontà della parte di
trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria di cui si tratta. Deve

rilevato che la domanda proposta risultava inammissibile, per difetto di attribuzione
di una rituale procura speciale alla presentazione della richiesta riparatoria,
richiesta che va proposta dalla parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore
speciale nominato nelle forme di cui all’art. 122 cod. proc. pen.
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2014.

allora osservarsi che, del tutto legittimamente, il giudice della riparazione ha

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