Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7370 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7370 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 05/12/2012
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ANTONIIS ANTONIO N. IL 02/01/1960
2) SORATO CLAUDIA N. IL 23/10/1976
3) FORIN MARZIA N. IL 04/03/1978
avverso la sentenza n. 1923/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. bb 00_
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che ha concluso per 40Ni
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P/l) • P CuarrA o in fatto. •••. 1. Con sentenza dell'8 marzo 2012 la Corte di Appello di Venezia , in parziale riforma della
sentenza resa in primo grado dal Gup del Tribunale di Padova nel procedimento distinto dal nr
8961/05 RGNR , riqualificati i fatti ascritti ai capi L) , M), e O) della rubrica nella violazione
di cui al comma I dell'ad 326 cp , riduceva le pene determinate in primo grado e per l'effetto
condannava alla pena ritenuta di giustizia De Antoniis Antonio e Forin Marzia. Confermava per
contro la sentenza emessa ai danni di Sorato Claudia.
2. Nei due giudizi di merito il De Antoniis è stato condannato ( capi I ed L) in primo luogo per carabinieri , separatamente giudicato, ad introdursi abusivamente nel sistema informatico in
uso alle FF PP, protetto da misure di sicurezza, ed a mantenersi all'interno dello stesso contro
la volontà di chi aveva il diritto di escluderlo , per acquisire informazioni poi veicolate
all'imputato , fatto aggravato dall'esercizio da parte del De Antoniis della professione di
investigatore privato oltre che caduto su sistema informatico relativo all'orine ed alla sicurezza
pubblica ; ancora , per aver , in violazione dell'ad 110 e 326 comma I cp ( in esito alla riqualificazione in tal senso operata in grado di appello ) , istigato o comunque concorso con il
Vernocchi nella rivelazione ed utilizzazione a fini di profitto dei segreto d'ufficio concretatosi
nelle informazioni acquisite per il tramite del contestato accesso di cui al capo precedente.
3. Il De Antoniis , in uno con la Sorato ( capi M e O) , questa ultima nella sua qualità di
incaricate di pubblico servizio perche' impiegata presso la società di gestione telefonica Tim ,
sono stati ritenuti colpevoli della ipotesi di reato di cui agli artt 110 e 326 comma I ( così
riqualificata già in primo grado) per aver il primo istigato o comunque concorso con la seconda
alla comunicazione di dati di pertinenza della società di gestione telefonica costituenti notizie
d'ufficio coperte dal segreto.
4. Analoga imputazione costituisce infine il fondamento della condanna emessa per i capi M e
O della rubrica ai danni del De Antoniis in concorso con la Forin , impiegata presso le società di
gestione telefonica Vodafone , anche in tal caso per la ipotesi di reato di cui agli artt 110 e 326
comma I ( così qualificata in grado di appello) sempre con riferimento al concorso nella
comunicazione di dati costituenti notizie d'ufficio coperte dal segreto.
5. Secondo la prospettazione accusatoria, riscontrata con doppia valutazione conforme nei due
gradi di merito, quanto alle ipotesi delittuose ascritte al de Antoniis in concorso con il
Vernocchi , quest'ultimo avrebbe consultato e fornito al primo informazioni tratte dalla banca
dati in dotazione delle forze di polizia ; informazioni riservate riferite a soggetti autori di una
truffa perpetrata ai danni di un cliente del De Antoniis , di poi servite per proporre una querela
nei confronti degli asseriti truffatori.
6. Quanto alle ipotesi ascritte al De Antoniis in concorso con la Sorato e la Sorin, la
comunicazione destinata, con condotta autonoma e separata , dalle due concorrenti in
direzione della sfera ricettiva del De Antoniis afferiva alla individuazione delle generalità di
riferimento di alcune utenze telefoniche ; informazioni la cui divulgazione ha integrato, ad aver istigato , in violazione degli artt 110 e 615 ter cp , Vernocchi Davide, appuntato dei opinione dei giudici del merito , l'ipotesi delittuosa contestata , riqualificata nei termini di cui
al comma I dell'ad 326 cp, perché afferente a dati che , per loro intrinseca natura e per
disposizione normativa ( il di 196/2003 ) sono riservati e la cui comunicazione è destinata , in
assenza del consenso del titolare, ad integrare il pericolo effettivo sotteso alla tutela
apprestata dall'ad 326 cp . Quanto alla Forin il giudizio di responsabilità trova fondamento
negli esiti delle intercettazioni relative alle utenze nelle disponibilità dei due concorrenti in
forza alle quali tramite sms il De Antoniis ebbe a chiedere notizia delle generalità di una
utenza, informazione prontamente fornita dalla concorrente (peraltro non in servizio in quel frangente e dunque resa avvalendosi della collaborazione di una terza persona estranea al
processo, comunque impiegata presso la medesima azienda di gestione telefonica ) ; quanto
alla Sorato , con riferimento alla quale la comunicazione attiene a diverse occasioni informative
, la responsabilità ascritta ha trovato conferma , malgrado l'assenza di un contatto diretto tra i
due concorrenti, nei momenti di collegamento tra le attività di interesse del De Antoniis avuto
riguardo alla dette utenze di interesse ed i controlli operati sui terminali di riferimento della
Tim quanto all'accesso ai dati afferenti le utenze stesse ( accessi operati sistematicamente
dalla postazione di lavoro della Sorato pur se per il tramite di una user Id di titolarità di altra
impiegata Tim , estranea ai fatti perché nelle relative occasioni non presente sul luogo di
lavoro).
7. De Antoniis Antonio , per il tramite del suo difensore fiduciario, propone ricorso articolando
al fine sei diversi motivi di impugnazione.
7.1 Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale avuto riguardo al disposto di cui
all'ad 326 cp in relazione al fatto attribuito in concorso con il coimputato Vernocchi. Segnala al
fine che il concorrente, separatamente giudicato, è stato assolto, con la formula perché il fatto
non sussiste , dalla Corte di Appello di Venezia avuto riguardo alle contestazioni , parallele a
quelle articolate nei confronti del ricorrente , mosse ai sensi degli artt 326 cp e 615 ter cp.
Deduce in conseguenza che , guardando alla imputazione ex art 326 cp, trattandosi di
concorso in reato proprio , venuta meno la responsabilità del concorrente qualificato deve
coerentemente escludersi anche la responsabilità del concorrente extraneus.
7.2 Con il secondo motivo adduce violazione della legge penale in relazione agli artt 110 e 615
ter cpp . Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado procedono ad un automatismo
indebito nel pervenire al giudizio di responsabilità per l'ipotesi dell'ad 615 ter trasponendo al
fine le valutazioni in fatto emerse con riferimento alla diversa violazione dell'art 326 cp .
7.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge penale con riferimento all'alt 42 cp.
L'intenzione del De Antoniis e del Vernocchi , cristallizzata dalle emergenze processuali, era
correlata alla attività di indagine funzionale alla individuazione degli autori della truffa subita
dal cliente del ricorrente ; essendo le informative strumentali alla querela di poi articolata ,
mancherebbe nella specie l'elemento soggettivo dei reati ex art 326 e 615 ter cp.
7.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 110 e 326 cp
con riferimento ai fatti contestati in concorso con la Forin Ed ancora motivazione illogica 3 apparente e contraddittoria. Deduce al fine che nella specie al più troverebbe applicazione il
disposto di cui all'ad 167 DL 196/03 e non quella di cui all'ad 326 cp ; che la sentenza non
risponde in alcun modo alla obiezione per la quale la Forin , in ferie nell'occasione dell'asserita
comunicazione , non poteva rivestire il ruolo di incaricato di pubblico servizio; che a fronte dei
rilievi in ordine alle palesate discordanze di indagine in punto agli orari dell'intrecciato scambio
di sms occorso tra i due concorrenti e la terza che nell'occasione avrebbe fornito alla Forin i
dati da questa poi veicolati al De Antoniis, procede ad una ricostruzione a sua volta errata in
sé oltre che basta su documenti ( i tabulati della coimputata )non allegati i atti , pervenendo Forin ebbe a procurarsi i dati chiesti dal De Antoniis non potendo provvedere diversamente se
non tramite le informazioni riservate correlate al suo ambiente lavorativo - essendo
indiscutibile che sistemi per ottenere tali risultati sono comunemente usati senza la
commissione di alcun illecito .
7.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge avuto riguardo agli artt 110 e 326 cp con
riferimento ai fatti contestati in concorso con la Sorato nonché difetto di motivazione . La
sentenza sul punto motiva in modo contraddittorio , apparente ,in violazione del principio che
spetta all'accusa mostrare l'esistenza del fatto reato contestato e la prova che l'imputato abbia
fattivamente concorso a determinare l'autore del reato proprio a commetterlo. Manca la prova
di un contatto diretto tra il ricorrente e la Sorato ; non v'è prova che la Sorato sia stata
contatta dall'intermediario , tale Simone , mai identificato, che aveva promesso le informazioni
al De Antoniis; non v'è prova che tale Simone avrebbe poi contattato la Sorato per poi
riversare le informazioni al de Antoniis ; si inverte l'onere probatorio allorquando si ascrive al
ricorrente l'onere di indicare i mezzi leciti attraverso i quali è entrato in possesso delle
informazioni in questione , non esclusivamente ricavabili attraverso gli archivi dell'ufficio Tim
dove prestava attività lavorativa la Sorato.
7.6 Con il sesto motivo, infine , si deduce violazione di legge in relazione agli artt 69, comma
II cp , 545 e 546 comma I lettera F. Si evidenzia al fine che tra la motivazione e il dispositivo
sussiste contraddizione in punto al riconoscimento delle generiche ritenute prevalenti nel
giudizio di comparazione con le aggravanti contestate in relazione alla ipotesi delittuosa di cui
all'ad 615 ter.
8. Forin Maria impugna la sentenza in oggetto per il tramite del difensore fiduciario.
8.1 Articola al fine due diversi motivi il primo dei quali ricondotto alla ipotesi della violazione di
legge avuto riguardo al disposto di cui all'art 326 cp nonchè motivazione manifestamente
illogica. Segnala in particolare che le informazioni veicolate al de Antoniis non risultavano
coperte dal vincolo di segretezza correlato alla tutela dettata dall'ad 326 cp ; piuttosto si
tratterebbe di dati personali , da non veicolare , nelle forme della comunicazione o della
diffusione, in violazione del diritto alla riservatezza , in ordine ai quali la tutela apprestata
dall'ordinamento si pone a presidio di posizioni soggettive , seppur costituzionalmente
protette, di natura privata senza coinvolgere il buon funzionamento della Pubblica ad una conclusione illogica - quella della sostanziale indifferenza delle modalità con le quali la amministrazione , bene giuridico tutelato dalla norma erroneamente applicata alla specie. Al
più nella specie troverebbe applicazione il disposto di cui all'ad 167 divo 196/03 non senza
tralasciare che altro giudice , separatamente chiamato a valutare le posizioni di altri coimputati
per fatti diversi ascritti nel medesimo processo al medesimo titolo di reato , aveva escluso la
ricorrenza della ipotesi delittuosa contestata negando a monte il carattere segreto e finanche
riservato delle informazioni in oggetto , atteso che l'agenzia investigativa poteva ricavarne i
contenuti per latre vie , presumibilmente meno immediate. Corte perviene al giudizio di responsabilità ascritto alla Forin pur dando atto che l'imputata, al
momento della propalazione delle informazioni riversate al de Antoniis, non si trovava in
servizio; ed ancora pur in assenza della prova in forza alla quale la notizia in questione venne
fornita , quale materiale esecutrice della condotta dalla Bortolami , collega della Forin.
9. Sorato Claudia impugna per il tramite del suo difensore fiduciario.
9.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge per erronea interpretazione dell'art 326 cp.
Sulla linea tracciata dalla Forin ed anche qui riferendosi all'assoluzione emessa nel
procedimento parallelo che ebbe a coinvolgere il Vernocchi ed altri coimputati sempre in
ragione dell'ad 326 cp , lamenta sia l'indimostrata sussistenza del pericolo concreto che
comunque deve sempre riscontrarsi per ritenere integrata la fattispecie contestata e, ancora
più a monte , la confusione operata dalla Corte distrettuale tra notizia riservata , quale quella
in esame , tutelata dalla normativa sulla privacy e notizia segreta , sanzionata dalla ipotesi erroneamente applicata nel caso a mano.
9.2 Con il secondo motivo deduceva violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'ad
192 cp , avendo il Giudice distrettuale fondato la valutazione sottesa alla responsabilità ascritta
alla Sorato su una interpretazione erronea dei dati probatori , pretermettendo le ragioni di
contestazione sul punto sollevate in appello.
9.3 Con il terzo motivo denunzia difetto di motivazione per avere la Corte distrettuale ascritto
alla Sorato la figura di incaricato di pubblico servizio richiamandosi , senza alcuna
specificazione , ad un precedente conforme della Corte di Cassazione pur in presenza di
apposito motivo di appello in tal senso formulato.
9.4 Con il quarto motivo, infine , denunzia carenza di motivazione in ordine alla mancata
derubricazione della ipotesi contestata in quella meno afflittiva di cui al comma II dell'art 326
cp ed alla mancata applicazione della attenuante di cui all'alt 62 nr 4 cp, quest'ultima
giustificata in virtù della natura e dell'oggetto giuridico del reato contestato oltre che del danno
subito dalla persona offesa ; considerazioni destituite di fondamento per come viepiù
confermato nell'ottica della tenuità del danno anche alla luce della revoca di costituzione della
parte civile da parte dell'ente di gestione della telefonia cellulare.
Ritenuto in diritto
10. Il ricorso del De Antonis è fondato nei termini di seguito precisati limitatamente ai capi I)
ed L) della rubrica. Per contro , i ricorsi della Forin e della Sorato meritano la reiezione con 8.2 Con il secondo motivo denunzia contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata quanto alle posizione delle dette
ricorrenti.
11. Prendendo le mosse dai motivi di ricorso del De Antoniis immediatamente correlati ai capi
di imputazione allo stesso ascritti in concorso con Vernocchi Davide , separatamente
processato ( motivi da 1 a 3 , afferenti ai capi I ed L della rubrica ) , giova evidenziare come la
difesa ha , con il primo motivo , evidenziato la intervenuta assoluzione del coimputato
Vernocchi con la formula perché il fatto non sussiste avuto riguardo alle contestazioni , c. p..
11.1 Siffatta decisione , con riferimento alla contestazione ex ad 326 comma I c.p. , è
destinata ad incidere anche sulla posizione dell'odierno ricorrente.
Nella specie si è in presenza di reato "proprio esclusivo" ; ciò non esclude che possa
configurarsi la fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p., qualora ricorrano elementi per
ritenere il concorso di un extraneus, sotto il profilo della determinazione o della istigazione
ovvero, ancora della cooperazione materiale alla commissione del reato. Affinché , tuttavia,
possa sussistere la responsabilità dell'estraneo, è indispensabile però che l'intraneo esecutore
materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato "proprio esclusivo",
indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali
di esclusione della responsabilità. Solo la assoluzione dell'intraneo per carenza dell'elemento
soggettivo potrebbe di per sè essere tale da non escludere la responsabilità dell'estraneo
allorché ricorra una delle figure generali previste dagli articoli 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni
caso, laddove la mancanza dell'elemento soggettivo riguardi esclusivamente l'autore diretto del
reato e non sia estensibile all'extraneus ( cfr in questi termini cassazione penale , sezione V,
sentenza nr 35884/09; Sezione I , sentenza 18 gennaio 2004, Barletta ) .
Nella specie il concorrente qualificato è stato assolto in ragione di una ritenuta insussistenza
del reato perché le notizie veicolate dal Vernocchi non erano connotate dalla segretezza
imposta dalla norma penale assertivamente violata . Ne consegue , in linea con quanto sopra ,
il venir meno della tipicità dell'offesa ed in radice della correità imputabile nel caso al De
Antoniis.
In parte qua , dunque , la sentenza impugnata va annullata.
11.2 A soluzione non diversa , seppur per altra via, si perviene con riferimento al capo i) della
rubrica , relativo alla contestata ipotesi di cui all'ad 615 ter cp , sempre in concorso con il
Vernocchi. Nel caso , la sentenza di assoluzione del concorrente , diversamente dalla ipotesi
precedente , non determina alcun effetto pregiudicante in quanto non esiste nell'ordinamento
processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro
procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio
civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente
l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate
a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, stesso codice. Ciò precisato in linea di principio, articolate in concorso con l'odierno ricorrente ai sensi degli artt 326 comma I c.p. e 615 ter è tuttavia a dirsi che di fatto la detta statuizione finisce comunque per incidere anche sulla
situazione processuale che occupa quantomeno nell'ottica dell'elemento soggettivo ascritto al
ricorrente quanto al contegno nella specie contestato. Se , infatti, al De Antoniis è stato
contestato di aver istigato il Vernocchi ad accedere alla banca dati in uso alla FF. PP. per trarre
le notizie poi propalate dal concorrente , secondo l'asserto accusatorio, di interesse per gli
affari investigativi dell'odierno ricorrente ; se , ancora, l'accesso in questione , secondo la
valutazione passata in giudicato resa nei confronti del Vernocchi non è stato tuttavia ritenuto
"abusivo" nel processo parallelamente svolto; ne consegue , infine , che già in radice possa escludersi la responsabilità del De Antoniis quantomeno sul piano dell'atteggiamento volitivo.
Anche con riferimento al capo i) della rubrica , pertanto , deve annullarsi la sentenza
impugnata.
12. Meritano una trattazione unitaria i ricorsi del De Antoniis, della Sorato e della Forin con
riferimento ai fatti rispettivamente contestati alle lettere m), p), o) avuto riguardo al tema
comune della configurabilità della ipotesi di reato di cui all'ad 326 comma I cp laddove , come
nella specie , le notizie rivelate attengano alle generalità di riferimento del titolare di una
utenza telefonica mobile. Ciò nel raffronto peraltro con la ipotesi di reato cui all'ad 167 DI
196/03 che le difese , in particolar modo quelle delle ricorrenti Sorato e Forin , ritengono
meglio attagliarsi alla fattispecie in disamina.
In parte qua , ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censura.
Va ricordato come per la giurisprudenza di questa Corte ( da ultimo vedi Sez. U, Sentenza n.
4694 del 27/10/2011 , Rv. 251271) il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art.
326 c.p. comma I importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a
conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si
configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del
segreto possa derivare una danno alla pubblica amministrazione o a un terzo. Si è rimarcato
che il delitto si configura come reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, tanto è
vero che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile
di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere
segreta. Si è altresì rilevato ( cfr Cassazione penale, sezione sesta , sentenza 36357/04) che
l'elemento distintivo del reato in disamina per differenziarlo da altre condotte che si concretano
comunque in una rivelazione di notizie riservate, va identificato in base alla ratio
incriminatrice , id est la tutela della pubblica amministrazione : il segreto, di cui è interdetta la
divulgazione, preso in considerazione dall'art. 326 c.p., deve riguardare notizie "di ufficio",
concernenti, dunque un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato nei diversi
aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa striato iure.
Ciò precisato va poi rimarcato che quello legato alle comunicazioni mantiene i connotati propri
del servizio di pubblico interesse , essendo indifferente che allo svolgimento dello stesso
concorrano, anche in via non esclusiva , enti ed imprese concessionarie aventi natura privata;
ed ancora che i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non (9- esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico
servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando
la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile (
da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 19/07/2012 , Rv. 253477). Ciò che rileva al fine è
che gli stessi , agendo nell'ambito di una funzione comunque colorata da interessi pubblici ,
svolgano una attività di carattere intellettivo ( con esclusione dunque delle semplici mansioni
d'ordine e delle prestazioni d'opera meramente materiale) priva tuttavia dei poteri autoritativi complementarietà e accessorietà.
Tanto premesso , va evidenziato al fine che sia la Sorato che la Forin erano all'epoca dei fatti
dipendenti di due diverse società di gestione di servizi telefonici; è stato poi accertato (
secondo valutazioni di merito estranee al controllo di legittimità laddove dotate come nella
specie di congruità logica) che le stesse avevano la possibilità di accesso ad informazioni
riservate, non altrimenti trattabili se non con il consenso esplicitato degli interessati , quali
quelle, per quel che qui immediatamente interessa , afferenti le generalità dei titolari delle
utenze mobili gestite dalle società presso le quali lavoravano ( si vedano al fine gli artt 30 e123
DLVO 196/03 sugli operatori abilitati all'accesso ai dati in questione ) ; e questo basta per
escludere che le mansioni espletate nella specie fossero meramente materiali o solo d'ordine,
nell'ottica della ascritta qualifica di incaricate di pubblico servizio.
Fermi dunque la funzione di interesse pubblico correlata al servizio espletato e la qualifica
ascritta alle ricorrenti Sorato e Forin siccome ricondotta all'egida dell'art 358 cp , ritiene poi la
Corte che le notizie rivelate , proprio in ragione della natura degli interessi sottesi al servizio
legato alla comunicazione , siano state correttamente ritenute dalla Corte distrettuale coperte
dal segreto tutelato e sanzionato, quanto alla indebita propalazione delle stesse , dall'alt 326
cp
In particolare , di certo le generalità ed i riferimenti personali identificativi del titolare di una
utenza mobile costituiscono dato non conoscibile all'esterno se non grazie al consenso in tal
senso prestato dall'interessato. Rientrano poi , altrettanto pacificamente, tra i dati , personali
e identificativi, riservati ex lege per quanto sancito dalla normativa sulla privacy ( DLVO
196/2003 , art 4 , comma I , lettere b , c ) , la cui comunicazione o diffusione , sempre se il
fatto non costituisce reato più grave ed in presenza del dolo specifico ( il fine di trarne per se
o altri profitto e recare ad altri un danno) è esplicitamente sanzionato penalmente in virtù della
legge sopra citata , all'alt 167 . L'ipotesi di reato da ultimo citata copre , tuttavia, le condotte
di comunicazione e divulgazione indebita ascrivibili a tutti i soggetti - anche se estranei al
trattamento dei dati e pur se a conoscenza degli stessi in modo esclusivamente casuale ( cfr
Cassazione penale sezione III , sentenza nr 21839/11 proprio con riferimento alla diffusione
del numero relativo ad una utenza telefonica mobile resa da un soggetto estraneo al
trattamento del dato ) - diversi da quelli che tale conoscenza hanno in ragione del servizio
pubblico legato alla gestione delle comunicazioni. Se nel caso regolato dalla normativa sulla e certificativi propri della pubblica funzione in relazione alla quale si pongono in termini di privacy la posizione soggettiva tutelata e violata attiene alla riservatezza , per contro, laddove
la propalazione indebita si intersechi come nella specie con lo svolgimento del servizio pubblico
in ragione del quale si è a conoscenza di dati (non solo riservati ma) altrimenti coperti dal
segreto , entra in gioco la diversa fattispecie sanzionatoria prevista dall'ad 326 cp.
Che nella specie , i dati in questione , gestiti per ragioni inerenti il servizio pubblico di
riferimento , siano coperti dal segreto è considerazione che trova sponda costituzionale nell'ad
15 Cost. , norma che colora in sé tutto il settore delle comunicazioni. Tant'è che l'accesso ai di quelli inerenti la stessa ubicazione per la localizzazione degli apparecchi di trasmissione e
ricezione - pur se con una regolamentazione meno pregnante di quanto attiene al contenuto
delle comunicazioni, soggetto alla disciplina codicistica dettata per le intercettazioni - vedono
esclusivamente limitata la possibilità di accesso ad un intervento dell'autorità giudiziaria ( il
decreto motivato del PM di cui all'ad 132 del divo 196/03), solo in esito al quale il gestore
chiamato al trattamento degli stessi è legittimato alla comunicazione.
Trattasi dunque di dati coperti dal segreto conosciuti solo in forza dell'attività legata al servizio
pubblico ; dati la cui segretezza , pur se subordinata al consenso liberatorio e dunque alla
disponibilità del soggetto interessato , esonda gli argini della sfera privata del soggetto di
riferimento , perché si lega indissolubilmente al buon andamento della pubblica
amministrazione in ragione degli interessi costituzionalmente protetti sottesi al settore della
comunicazione . La propalazione indebita di tali dati , dunque , concreta in sè sia il pericolo
effettivo di lesione al buon andamento del servizio pubblico affidato al gestore sia la violazione
del dovere di segretezza gravante sui soggetti chiamati a gestire il dato.
Di qui l'infondatezza dei motivi in parte qua segnalati dalle difese cled. ricorrenti.
13. L'esame degli ulteriori motivi di ricorso singolarmente prospettati dai tre diversi ricorrenti
impone una ulteriore premessa comunemente riferibile alla disamina sottesa a tutte le diverse
doglianze. La sentenza impugnata , nel ricostruire le vicende in fatto ascritte agli odierni
ricorrenti ai capi da m) , o) , p) della rubrica segue un percorso logico immune da manifeste
incongruenze così da apparire estraneo a censure prospettabili in parte qua in sede di controllo
di legittimità.
13.1 E così guardando ai capi m) ed o) , riferibili al De Antoniis ed alla Forin ( motivi sub 4 del
ricorso De Antoniise e sub 2 del ricorso della Forin) , la motivazione della Corte , secondo una
linea espositiva priva di vuoti logici e coerente al dato probatorio segnalato , si muove
primariamente evidenziando lo scambio progressivo di sms - captati grazie al fatto che il De
Antoniis era all'epoca sottoposto ad intercettazioni - tra i due concorrenti ; scambio tramite il quale venne inequivocabilmente a concretarsi la propalazione indebita ( riferita ad una utenza
vodafone della quale il De Antoniis intendeva conoscere la titolarità). E nel tracciato della
motivazione impugnata , viene data dovuta considerazione alle obiezioni solevate dalle difese,
ribadite anche in questo grado sul versante della logicità del motivare , superandone il tenore
secondo linee logiche condivise da questa Corte : così quanto agli errori materiali in cui era dati identificativi dell'utente, al pari di quelli afferenti il traffico ( principalmente i cd tabulati) e incorso il primo giudice ( quanto alle utenze in contatto , pacificamente ricostruite siccome
riferibili ai due concorrenti); ed ancora con riferimento alle incongruenze orarie nel raffronto
tra i dati emergenti dalla disamina dei contatti tra le utenze dei due ricorrenti e del soggetto
terzo che , nell'assunto accusatorio , essendo nel frangente la Forin non in servizio , sempre
dall'interno del gestore telefonico in questione ebbe a comunicare a quest'ultima il dato di poi
immediatamente veicolato al de Antoniis .
Su tale ultimo punto si concentra peraltro la difesa del De Antoniis nell'articolare il motivo di le incongruenze orarie sopra segnalate sarebbero state risolte dalla Corte distrettuale
avvalendosi al fine di un dato probatorio ( i tabulati riferibili alla utenza della Forin ) mai
acquisito ritualmente in atti . Il lamentato , conseguente, travisamento probatorio, tuttavia ,
sempre se sussistente ( la disamina degli atti, favorita dal dedotto error in procedendo, dà
riscontro di un cd allegato alla nota dei CC del 30 aprile 2007 , per forza di cose contenete i
tabulati utilizzati dal Giudice, di fatto poi riscontrati nella versione cartacea dalla stessa difesa
per come evidenziato nella memoria difensiva sopra citata),non assume tuttavia alcuna
rilevanza decisiva nella specie giacche non scardina il complessivo portato logico della
motivazione in contestazione . La Corte distrettuale, nel chiudere la valutazione in fatto
afferente l'episodio in questione, ha infatti ritenuto determinante al fine del reso giudizio di
responsabilità i riscontrati contatti diretti tra i due concorrenti, nella specie incontroversi ,
nella certa riferibilità all'agire della FORIN della notizia segreta propalata al De Antoniis.
Dato questo presupposto , non può che ritenersi , in linea con il ritenere del giudice di secondo
grado, l'indifferenza al tema della circostanza in forza alla quale la Forin , in quel momento,
non era in servizio né assume rilievo attraverso chi e come ebbe a procurarsi la notizia coperta
dal segreto, trattandosi di informazione che la stessa poteva conoscere e riferire solo
accedendo anche indirettamente agli archivi della Vodafone. Di qui l'insensibilità della tenuta
della motivazione contestata rispetto al dedotto travisamento (sub specie della utilizzazione di
prova non acquisita in atti), al più caduto su un dato comunque superato dal tenore
complessivo dell'argomentare sotteso alla decisione contestata .
13.2 Del pari immune da vizi logici deve ritenersi la ricostruzione operata dalla Corte quanto
alla contestazione mossa ai danni del de Antoniis in concorso con la Sorato ( capi M e P). In
modo completo , puntuale e lineare sul piano della consecuzione logica del ritenere , la Corte
evidenzia che erano tre le utenze pacificamente di interesse del De Antoniis di pertinenza della
Tim , gestore alle cui dipendenze lavorava all'epoca la Sorato ; che il de Antoniis ottenne le
informazioni chieste per il tramite di un non meglio identificato Simone; che tutte e tre le
utenze in questione furono oggetto , nell'arco della medesima giornata , di ricerche operate
tramite i terminali TIM; che tutte e tre le ricerche ( in alternativa per la user Id , per la
postazione, per la password ) erano riconducibili all'operato della Sorato ; che deve ritenersi
irrilevante l'assenza di contatti diretti tra i due imputati , giacche, per la Sorato, ciò che rileva
piuttosto è la propalazione all'esterno della notizia segreta , quale che sia il destinatario finale AA9 doglianza sub 4 , ribadito con la memoria depositata il 14 novembre 2012 : secondo la difesa e della notizia mentre per il De Antoniis assume rilievo l'attività di istigazione volta ad attivare un
canale illecito che per forza di cose aveva possibilità di accesso agli archivi Tim , essendo poi
indifferente che la notizia gli fosse consegnata direttamente dall'intraneo o da un
intermediario.
Questo l'argomentare della Corte distrettuale va evidenziata l'inammissibilità dei motivi di
ricorso in parte qua sollevati dal De Antoniis (seconda parte del motivo sub 4) che , lungi dal
segnalare effettive fratture logiche nel percorso tracciato dal giudice di secondo grado , si giudizio di responsabilità in parte qua; parimenti , per la genericità dello stesso , va ritenuta
l'inammissibilità del motivo di ricorso sollevato per secondo dalla Sorato ( lettera b) sub specie
della violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'alt 192 cp , avendo la difesa
omesso di indicare con la dovuta precisione , ovviata da un inadeguato riferimento al tenore
dell'appello , le doglianze pretermesse dalla Corte distrettuale nel valutare il materiale
probatorio a sua disposizione , segnalandone al contempo la incisività sulla decisione finale
all'uopo assunta .
14. L'ultimo motivo di ricorso formulato dal De Antoniis risulta nella specie assorbito
dall'annullamento della decisione impugnata quanto ai capi I) e L) , da cui consegue la
necessità di disporre il rinvio al Giudice di secondo grado per rideterminare la pena.
15. Infine, è manifestamente infondato il motivo sub 4 ( rectius sub lettera D) articolato dalla
Sorato. Coerentemente e con valutazione sintetica ma adeguata, la Corte distrettuale, a
fronte della analitica ricostruzione operata per giungere alla conclusione del coinvolgimento
della ricorrente nella fattispecie in contestazione , ha giudicato siccome inverosimili le
prospettazioni difensive volte a ricondurre il relativo apporto partecipativo nei termini della
mera agevolazione colposa ; prospettazioni anche qui non ribadite con il ricorso tanto da porsi
in limine con la inammissibilità in radice della relativa doglianza
Il riferimento alla omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione alla specie del
disposto dell'attenuante di cui all'ad 62 nr 4 cp è poi superato, tanto adeguatamente quanto
radicalmente, dalla valutazione resa in termini di inconciliabilità logica tra la natura del reato
contestato e l'attenuante invocata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Antoniis Antonio limitatamente ai capi I ed L
perché il fatto non costituisce reato . Rigetta nel resto il ricorso del De Antoniis. Rigetta i ricorsi
di Sorato Claudia e Forin Marzia che condanna al pagamento delle spese processuali. Rinvia ad
altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la rideterminazione della pena nei confronti
del De Antoniis.
Così deciso il 5 dicembre 2012
Il Consigliere Estensore Presidente risolvono in prospettazioni in fatto alternative nella ricostruzione della vicenda sottesa al