Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7369 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7369 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIANATIEMPO MARCO N. IL 09/06/1986
avverso la sentenza n. 566/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
921~dinacPer
il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro, ha concluso
per l’inammissibilità

fio, per la parte civile, l’Av N- i)
Udi t i difensor Avvl
7

Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 2/05/2013 il Tribunale di Salerno ha dichiarato Cianatiempo Marco
colpevole del reato di cui all’art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 per
aver guidato un motociclo senza patente in data 26/04/2008, condannandolo alla
pena di euro 2.000,00 di ammenda.
2. L’imputato ha proposto impugnazione avverso la sentenza con atto di
appello, trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte di Appello di
Salerno del 31/10/2013 in base al combinato disposto degli artt.593, comma 3,

possesso del cosiddetto foglio rosa, ancorchè non esibito, da ciò desumendo
l’insufficienza delle prove a suo carico e chiedendo, in via subordinata,
l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art.54 cod. pen. dovendo
utilizzare il motociclo per acquistare farmaci salvavita per il padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare che deve essere affrontata è stabilire se la causa
estintiva della prescrizione del reato sia rilevabile ex officio.
1.2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la
proposizione del ricorso consente alla Corte di rilevare la prescrizione del reato
maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata purchè non ricorra alcuna
ipotesi di inammissibilità del ricorso (SU n.23428 del 22/03/2005, Bracale,
Rv.231164).

2. E’, inoltre, ripetutamente affermato che il ricorso deve dichiararsi
inammissibile qualora l’atto difetti di specificità del motivo (art.581
cod.proc.pen.) ovvero sia sostanzialmente tendente ad una rivalutazione in fatto,
non consentita in sede di legittimità (art.606 cod.proc.pen.). Deve rilevarsi, in
particolare, che le doglianze difensive qui proposte fanno generico riferimento al
contenuto della decisione impugnata e costituiscono, nella sostanza, eccezioni in
punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata ovvero a travisamento della prova, ma dirette a censurare le
valutazioni operate dal giudice di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina

di

cui

all’art.

606

cod.

proc.

pen.

(Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, P.O.in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217;
Sez. 1, n. 10527 del 12/07/2000,

Cucinotta,

Rv. 217048;

n.6402 del 30/04/1997,Dessimone,Rv. 207944;Sez. U, n.930

Sez. U,

del 13/12/1995

e 568, comma 5, cod.proc.pen., deducendo che al momento del controllo era in

(dep. 29/01/1996), Clarke, Rv.203428). Infatti, nel momento del controllo di
legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Sez. 4, n.47891 del 28/09/2004, n. 47891, Mauro, Rv. 230568; Sez. 4, n.4842
del 2/12/2003-6/02/2004, Elia, Rv. 229369).

inammissibile in quanto presentato da avvocato non iscritto all’albo speciale della
Corte di cassazione (Sez. 4, n.35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835), sia
inammissibile per difetto di specificità del motivo.

3. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di #.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 6/02/2014

2.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso, oltre che

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