Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7368 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7368 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIAMPICCOLO ANNAMARIA N. IL 06/07/1985
avverso la sentenza n. 568/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del
11/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro, ha concluso
per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. I

Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 11/02/2013 il Tribunale di S.M. Capua Vetere – Sez. di Caserta,
ha dichiarato colpevole Giampiccolo Annamaria, imputata del reato di cui
all’art.186, comma 2, lett.a) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 perché in data
23/04/2009 guidava un’autovettura in stato in ebbrezza conseguente all’uso di
bevande alcoliche con tasso alcolemico rilevato al primo test 0,78 g/I ed al
secondo test 0,80 g/I, condannandola alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione Annamaria Giampiccolo deducendo violazione di

motivazionale per avere il Tribunale ritenuto che, ove sia accertato un valore
corrispondente ad un tasso minimo alcolemico superiore a 0,8 per litro, la
condotta rientri nell’ipotesi di cui all’art.186, comma 2, lett. b) cod. strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza alcolica della
quale è stata ritenuta colpevole l’imputata, ricondotta nell’ambito della
fattispecie descritta sub art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada
(guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/1
e non superiore a 0,8), è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata con
la I. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, attraverso
la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di
una somma da 500,00 a 2.000,00 Euro.

3. Il giudice di merito ha erroneamente sussunto l’ipotesi contestata nella
previsione dell’art.186, comma 2, lett. b) sul presupposto che il tasso alcolemico
pari a 0,8 g/I costituisca elemento costitutivo di tale fattispecie di reato, in
contrasto con il tenore letterale della norma, che sanziona penalmente la
condotta di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore, non anche
pari, a 0,8 O.

4. E’ appena il caso di richiamare il principio recentemente affermato da
questa Sezione per cui, in ogni caso, in tema di guida in stato di ebbrezza, è
possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui alle lett.
a), b) e c) dell’art. 186, comma 2, cod. strada solo in presenza di due
misurazioni alcolimetriche che producano risultati rientranti nelle fasce
rispettivamente previste, dovendo, a norma dell’art. 379, comma 2, Reg. att.
cod. strada, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di
2

legge per non essere più, il fatto contestato, previsto come reato nonché vizio

ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un
intervallo di tempo di cinque minuti (Sez. 4, n.27954 del 07/06/2012, Agostini,
Rv. 253838).

5. Si impone, quindi, sul punto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto

Così deciso il 6/02/2014

dalla legge come reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA