Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7367 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7367 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDEROSA MICHELE N. IL 15/02/1941
avverso la sentenza n. 58/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro, ha
concluso per il rigetto

Udito, per la parte civile, l’Av

Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 25/06/2012 il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza
emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 11/05/2011 nei confronti di
Verderosa Michele, ritenuto colpevole del reato di cui all’art.590, commi 1 e 3, in
relazione all’art.583 cod.pen. per aver cagionato lesioni colpose gravi a
Prestigiacomo Michele in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale e condannato alla pena di euro 1.500,00 di multa oltre al risarcimento
dei danni in favore della costituita parte civile.

processuale per non avere il Tribunale emesso sentenza di non doversi procedere
per difetto di querela. Secondo il ricorrente, l’azione penale era improcedibile in
quanto la querela presentata da Michele Prestigiacomo in data 11/06/2009
recava la firma non autentica della persona offesa ed il Tribunale avrebbe
erroneamente interpretato l’art.337 cod.proc.pen., ritenendo valida la querela
che, ancorchè priva di autenticazione della sottoscrizione, sia con certezza
riferibile alla persona offesa in quanto depositata dal difensore di fiducia ed in
quanto il querelante, costituitosi parte civile, confermi in sede di esame di essere
stato vittima del sinistro stradale negli esatti termini di cui alla querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema
di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione
determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipotesi in cui la querela non
venga presentata personalmente dall’interessato, ma venga recapitata da un
incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare
del diritto di querela (Sez. 6, n. 21447 del 19/02/2008, P.O. in proc. De Angelis,
Rv. 240063).

3. E’ vero che il deposito della querela può essere liberamente effettuato da
chiunque, anche se non sia munito di procura speciale, ma a condizione che la
sottoscrizione

del

querelante

sia

regolarmente

autenticata

(Sez. U, n.26268 del 28/03/2013, Fumo, Rv. 255583; Sez. 6, n.19805 del
10/02/2009, Rv. 243851; Sez. 2, n.2623 del 09/12/2003, dep. 2004, Rv.
227310; Sez. 5. n. 3019 del 14/01/1999, Rv. 212951). In proposito, è stato
specificato che la querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal
difensore non richiede, ex art. 337 cod. proc. pen., ulteriori formalità per la
presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente (Sez. 5, n. 4649
del 19/12/2005, dep. 2006, Rv. 233602); conseguentemente, in tale ipotesi, il
2

2. Ricorre per cassazione Michele Verderosa denunciando violazione di legge

conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di
forma scritta.

4. Non può, invece, ritenersi valida la querela che rechi una sottoscrizione
non autenticata, ancorchè sia depositata da difensore munito di valida procura e
dell’incarico di presentare la querela, posto che l’autenticazione della
sottoscrizione del querelante è requisito previsto espressamente dall’art.337
cod.proc.pen., il cui univoco tenore letterale non consente diversa

spedito per posta.

5. Nel caso in esame, si evince dal provvedimento impugnato che Michele
Prestigiacomo ha sporto querela con atto a sua firma (non autentica), depositato
alla Procura della Repubblica dal difensore di fiducia nominato dalla predetta
persona offesa contestualmente all’atto di querela con conferimento, al
contempo, della facoltà di depositare la querela. Risulta, dunque, dal testo del
provvedimento impugnato che la querela presentata dal difensore di fiducia
recava la mera sottoscrizione, neppure autenticata dal medesimo difensore, della
persona offesa.

6. Tanto è sufficiente per affermare, alla luce dei principi sopra esposti, che
l’impugnata sentenza si debba annullare senza rinvio perché l’azione penale è
improcedibile per difetto di valida querela.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non
avrebbe potuto essere iniziata per difetto di valida querela.
Così deciso il 6/02/2014

interpretazione, nell’ipotesi in cui l’atto sia recapitato a mezzo di un incaricato o

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