Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7366 del 06/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7366 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGRATI CHIARA N. IL 05/05/1975
avverso la sentenza n. 29/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita inRUOLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
èott. PIETRO ANTONIO SIRENA.
Udito il Procuratore Generale zersona del Dott.
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che ha concluso Kr (21.,-0(
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GcAes.-15-e-<-ceQ‘ctA.AA--11 ile, l'Avv 1:12k Data Udienza: 06/02/2014 Ritenuto in fatto Con sentenza del 16 febbraio 2011, il Giudice di pace di Ferrara dichiarò AGRATI Chiara colpevole del delitto di cui all'articolo 590 cod. pen. in pregiudizio di Coroi Aliona e la condannò alla pena di euro 600,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, che frattanto si era costituta parte civile. Avverso tale sentenza l'imputata propose rituale appello, ma il Tribunale di Ferrara, con sentenza dell'Il gennaio 2013, confermò la condanna, pur 400,00 di multa Contro tale decisione l'AGRATI ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo "travisamento palese e conseguente illogicità della motivazione, rilevabile dal testo della decisione e comportante l'errata applicazione della legge (articolo 35 D.Lgl. n. 274 del 2000)". Nelle more del procedimento, in data 22 gennaio 2014, la Coroi ha presentato atto di rinuncia al ricorso immediato nei confronti dell'imputata, che contestualmente ha accettato tale rinuncia. Considerato in diritto Quanto sopra premesso, la Corte osserva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. E infatti, la norma di cui all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 274 del 2000 prevede che la presentazione del ricorso immediato al Giudice di pace da parte della persona offesa produce gli stessi effetti della querela; e da tale principio la giurisprudenza di questa Corte ha tratto la consequenziale e corretta conclusione che la rinunzia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato - così come si è verificato nel caso concreto - sia equipollente alla remissione della querela (cfr.: Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2011, n. 42427). Le spese del procedimento, non essendo stato diversamente convenuto tra le parti, vanno poste a carico del querelato (articolo 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; pone le spese del procedimento a carico di AGRATI Chiara. Così deliberato in camera di consiglio, il 6 febbraio 2014. Il Presidente estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale Pietro Antonio Sirena) .e.(._ _.,.. riducendo la pena, grazie alla concessione delle attenuanti generiche, a euro