Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7362 del 28/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7362 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBERATO GIUSEPPE N. IL 31/01/1974
avverso la sentenza n. 22145/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 28/01/2016

RG 21572/15

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole di:
– vizio della motivazione rispetto alla sussistenza del reato in relazione alla destinazione allo
spaccio della sostanza stupefacente, desunta dal solo dato quantitativo.
– vizio della motivazione rispetto alla mancata rideterminazione della pena in relazione alla
novella normativa.
– vizio della motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in
relazione alla omessa considerazione della prova di resipiscenza del ricorrente all’atto
dell’arresto.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo ha ad oggetto questio facti non sottoposta al giudice di merito.
Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati, quando non in fatto, rispetto alla
motivazione – priva di vizi logici e giuridici – resa dalla Corte sulla congruità della pena
inflitta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016

L’imputato LIBERATO Giuseppe ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale di S.M. Capua
Vetere in data 18.12.2012, appellata dall’imputato, ritenuto responsabile del reato di cui agli
artt. 81 cpv. c.p., 73 , comma 5 , d.p.r. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA