Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7360 del 01/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7360 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATI ELIA N. IL 19/10/1975
avverso l’ordinanza n. 95/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
07/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
19C/sentite le conclusioni del PG Dott. iMpa-

421e/A
fA4

Udit i difensor Avv.5) 60CP-

AvA r;–~

j)

gr1/444

Data Udienza: 01/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/8/2012, il Tribunale del Riesame di Lecce rigettava
l’appello proposto da Pati Elia avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva respinto
la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’impresa Brin.Car. di Brindisi.
L’appello evidenziava la mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in
mora e rinnovava la richiesta di revoca del sequestro finalizzata alla messa in

liquidazione dell’azienda.

mora, si era formato giudicato cautelare in conseguenza dell’ordinanza di questa

Corte che aveva respinto il ricorso avvero l’ordinanza adottata in sede di
riesame; rilevava, inoltre, che la contestazione dei presupposti per l’adozione
della misura cautelare non faceva parte dell’originaria istanza di revoca del
sequestro.
D’altro canto la revoca del sequestro è adottabile solo in mancanza dei suoi
presupposti applicativi, mentre le ulteriori problematiche evidenziate dal
difensore dovevano trovare risoluzione negli organi deputati all’esecuzione del
sequestro. Il G.I.P., in particolare, avrebbe dovuto delimitare e chiarire l’ambito
del disposto sequestro e avrebbe dovuto precisare l’effetto del provvedimento
cautelare e il venir meno in capo al ricorrente dei poteri di amministrazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pati Elia, ricordando che, da una
parte si era formato il giudicato cautelare sul sequestro preventivo, mentre
dall’altra si era formato un giudicato in ordine al rigetto della richiesta di misura
cautelare personale nei confronti dello stesso Pati, indagato del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen., non avendo il P.M. impugnato il provvedimento
negativo del G.I.P..
L’istanza rappresentava il venir meno del periculum in mora, tenuto conto
della grave situazione economica della società, dell’inerzia dell’amministratore
giudiziale, della mancanza di una sede legale della società.
Il ricorrente deduce, quindi, il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all’art.
125 cod. proc, pen., non avendo il Tribunale controllato il provvedimento del
G.I.P. che, a sua volta, nulla aveva detto sul venir meno del periculum in mora.
3. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria in cui ribadisce le
argomentazioni esposte.

2

Il Tribunale rilevava che, quanto al fumus commissi delicti e al periculum in

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

L’art. 325 cod. proc. pen. permette il ricorso per cessazione avverso le
ordinanze emesse in sede di appello ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. solo
per violazione di legge.

dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che è, appunto, estraneo alla
violazione di legge.

Né può affermarsi che l’ordinanza impugnata sia del tutto priva di
motivazione: anche perché il Tribunale – anche se non del tutto esplicitamente conferma la considerazione già posta a base dei precedenti provvedimenti di
rigetto del P.M. e del G.I.P.: che, cioè, il sequestro è finalizzato ad una confisca
obbligatoria (tanto che il Tribunale menziona la possibilità che la confisca venga
disposta anche in caso di archiviazione dell’ipotesi accusatoria nei confronti del
Peti) e, quindi, la circostanza del venir meno del periculum in mora è ininfluente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 1 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Nel caso di specie la ricorrente denuncia un vizio della motivazione, ai sensi

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