Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 736 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 736 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVALE FRANCESCO N. IL 15/12/1981
avverso la sentenza n. 895/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 27/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FAVALE Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.
pen., e denuncia:
1. violazione degli artt. 192, comma 3, e 197 bis cod.proc.pen., censurando che
la persona offesa Forte Lina, pur essendo imputata di reato connesso o colle-

2.

mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando che la prova del reato sia stata desunta dalle dichiarazioni di Cristofalo,
Giordano e Palagano, erroneamente ritenute attendibili.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché – come ha

già rilevato la corte territoriale – dal verbale di udienza del 21.10.2008 non risulta che
la difesa si oppose all’audizione come testimoni dei summenzionati Crisatofalo, Giordano e Palagano, ma non obiettò alcunché nei confronti dell’assunzione della testimonianza della Forte.
Il secondo motivo è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata e logica giustificazione delle ragioni della valutazione della prova e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre
una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

gato, sia stata sentita nella qualità di teste;

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