Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 736 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 736 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIAW CHEIKH nato il 03/03/1984

avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 24/11/2015,
confermava la condanna di DIAW CHEIKH in relazione al reato di cui alli art. 648
CP alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed € 300.00 di multa
pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 16/06/2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
-vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’.
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento

attenuanti generiche .
Entrambi i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Va preliminarmente rilevato che – per giurisprudenza costante di questa
Corte – colui che viene trovato in possesso di un oggetto rubato e non sa fornire
una plausibile giustificazione sul modo in cui l’ha ottenuto, può venire
legittimamente ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 648 cod. Pen (Sez.
2, Sentenza n. 5404 del 12/06/1990 Rv. 1875859.
A tale principio di diritto si è correttamente ispirata la Corte territoriale nel
caso di specie.
Le contestazioni mosse al provvedimento in sede di ricorso risultano
meramente fattuali e ripropongono gli stessi aspetti già evidenziati in sede di
ricorso senza tenere conto della effettiva portata della motivazione del
provvedimento di secondo grado che forniva adeguata, logica e coerente risposta
alle deduzioni medesime. Sotto questo aspetto, l’articolazione del motivo di
ricorso evidenzia un ulteriore profilo di inammissibilità. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del
29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Per altro verso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo
cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della

sanzionatorio ed in particolar modo alla mancata concessione delle circostanze

concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati

ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal

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