Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7359 del 28/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7359 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC KENAD N. IL 31/01/1981
avverso la sentenza n. 177/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 28/01/2016

RG 21556/15

Motivi della decisione
L’imputato HALILOVIC KENAD ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
8.7.2009, appellata dall’imputato, ritenuto responsabile del reato di evasione e condannato a
pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione – priva di vizi
logici e giuridici – resa dalla Corte a giustificazione del rigetto della posizione difensiva mossa
in appello, che evidenziava la permanenza del ricorrente nel campo nomadi, laddove rimarca il
ritrovamento del ricorrente al di fuori di detto campo a bordo di un automezzo sulla pubblica
via.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016

Il ricorrente si duole di vizio della motivazione rispetto alle argomentazioni prospettate con
l’appello, essendo sostanzialmente riproduttiva della prima sentenza.

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