Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7359 del 01/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7359 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASANOVA ANTONIO N. IL 21/01/1979
avverso l’ordinanza n. 618/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/04/2012
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 01/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/4/2012, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di
esecuzione promosso da Casanova Antonio.
Casanova, condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per
il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990 e che si trovava agli arresti
domiciliari al momento dell’esecuzione della sentenza di condanna, aveva chiesto

proc. pen.; contrastando la tesi sostenuta dal difensore del condannato, il
Giudice rigettava l’istanza, rilevando che al Casanova, cui era stata contestata la
recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., l’aggravante era stata
“applicata”, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. c) cod. proc. pen., dovendosi
ritenere sussistente tale condizione anche quando l’aggravante, come nel caso di
specie, è ritenuta equivalente ad attenuanti.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Casanova Antonio, deducendo la
violazione dell’art. 656, comma 9, lett. c) cod. proc. pen.: poiché il G.I.P. aveva
ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, questa non era stata
“applicata” ai sensi della norma invocata.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’esame della sentenza di merito dimostra che, sia pure illegittimamente, le
attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva ex art. 99,
comma 4, cod. pen. contestata.

Questa Corte, da tempo risalente ha affermato che una circostanza
aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata,
non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo
effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai
sensi dell’art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello
di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di
concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece non è da ritenere
applicata l’aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei
2

la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10 cod.

suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli
effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’attenuante la
quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano
dell’afflittività sanzionatoria l’aggravante risulta tamquam non esset. (Sez. U, n.
17 del 18/06/1991 – dep. 24/07/1991, Grassi, Rv. 187856)

Di conseguenza, il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive
brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di “recidivo”

cod. pen. sia stata “applicata”, ossia effettivamente valutata in quanto
circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze
concrete sulla pena irrogata. (Sez. 5, n. 21603 del 26/04/2010 – dep.
07/06/2010, Musci, Rv. 247956)
Al contrario non può ritenersi concretamente applicata la recidiva che venga
ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti (così Sez. 1, n. 34680 del
28/09/2006 – dep. 17/10/2006, P.M. in proc. De Glaudi, Rv. 235270).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al G.I.P. del
Tribunale di Napoli che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 1 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all’art. 99, comma 4,

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