Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7358 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7358 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOUZI ABDELLAH N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 134/2013 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
07/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/s9t,ite le conclusioni del PG Dott. Q, /29..—u
cs>•-■—)-(2)

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.2.2013, il Tribunale di Lucca – Sezione Distaccata di
Viareggio ha applicato ad Abdlellah FOUZI la pena concordata per il reato di cui
all’articolo 73, commi 1 e lbis, d.P.R. 309\90 per l’illecita detenzione di gr. 3,6 di
cocaina, suddivisa in 4 involucri e gr. 6,1 di hashish, suddivisi in due pezzi (in

Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce che il giudice si sarebbe limitato a
rilevare l’assenza di condizioni per l’applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.
con un generico riferimento alle fonti di prova, senza indicare compiutamente le
ragioni del proprio convincimento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di “patteggiamento”, il rito
prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che
risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009).
Va aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 cod. proc. pen. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. IV .
34494, 17 ottobre 2006).

Viareggio, il 25 gennaio 2013).

5. Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze
degli atti di indagine e ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del
fatto e dell’insussistenza delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 cod.
proc. pen.
L’onere motivazionale risulta, pertanto, alla luce dei condivisibili principi
dianzi richiamati, adeguatamente assolto.
Quanto premesso comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma
determinata, equamente, in Euro 1.500,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”(Corte Cost.
186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 4.2.2014

.›,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA