Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 735 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 735 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA MARIO N. IL 23/08/1975
NICOLOSI GIUSEPPE N. IL 27/10/1987
avverso la sentenza n. 3363/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Avverso la decisione indicata in epigrafe propongono separatamente ricorso
gli imputati Mario Salvatore Giuffrida e Giuseppe Nicolosi.
Entrambi si dolgono del mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Si tratta di una censura
manifestamente inammissibile, in quanto la corte d’appello ha ampiamento

anche in considerazione delle modalità esecutive della condotta criminosa. Ed
infatti, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità
con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene sottratto sia di
modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi
connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o
la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non
solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona
aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la
valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo
all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al
giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi
logico-giuridici (v., ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2010, n. 19308).
Il solo Giuffrida si duole, inoltre, del delle circostanze attenuanti generiche.
Anche questa censura è inammissibile in quanto la sussistenza di elementi
rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle soie ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,
purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di
uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 – Caridi e altri, Rv.
24241901).
La sentenza, su entrambi i punti controversi, è sorretta da adeguata
motivazione, che si sottrae alle censure prospettate nei ricorsi.
Per tali ragioni, le impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

motivato sulla non speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa,

P.Q.M.

Dichiara inampois

ili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/10/2016.

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