Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 735 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 735 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFIGLIO MASSIMO N. IL 09/03/1964
avverso la sentenza n. 3745/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 04/12/2015

N FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 26 marzo 2011 dal Tribunale di Piacenza, appellata da BONFIGLIO Massimo, dichiarato
responsabile dei reati di false generalità a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza,
commessi il 12 agosto 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
per le false dichiarazioni non avendo la Corte di merito considerato che avrebbe dato le proprie
generalità e poi quelle del padre e del fratello per indicare il proprietario del veicolo e la persona
da avvertire in caso di sequestro del mezzo. Quanto alla guida in stato di ebbrezza lamenta che
non risultasse da nessuna parte la sottoposizione egli apparati utilizzati in quell’occasione ai prescritti controlli e tarature. Deduce poi violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l’eccessività della sanzione amministrativa.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale
avesse dimostrato che la sequenza dei fatti in occasione del controllo su strada avesse dimostrato
che il prevenuto prima aveva fornito le generalità del fratello finendo poi solo in seguito per consegnare i propri documenti, senza che si potesse ipotizzare un errore di verbalizzazione o, peggio, una falsificazione.
Anche quanto all’accertamento dello stato di alterazione etilica correttamente la Corte ha rilevato
che l’indagine era stata eseguita due volte come prescritto in una situazione in cui, peraltro, che
il guidatore avesse ecceduto con bevande alcoliche era reso palese dall’alito e dagli altri elementi
circostanziali. In più, dell’ipotizzata mancanza di precisione dello strumento non sarebbe stato
dato neppure un principio di prova.
Quanto al trattamento sanzionatorio del tutto congruamente la Corte territoriale ha evidenziato i
plurimi precedenti del prevenuto per giustificare la mancata applicazione delle attenuanti generiche, considerato che si tratta di parametro previsto dall’art. 133 c.p. valutabile anche ex art. 62
bis c.p.
E le argomentazioni sulla personalità e sulle proporzioni del fatto di guida in stato di ebbrezza
danno ragione delle scelte in tema di misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di un soggetto già condannato per analoga violazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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