Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7349 del 30/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7349 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MENGACCI FRANCESCO N. IL 09/07/1973
avverso l’ordinanza n. 1627/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/01/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’Istanza dl Francesco Mengaccl ed
ha così applicato l’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 alla pena irrogata, con sentenza di
condanna divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2011, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73
d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli sino al 29 novembre 2005, ma ha rigettato la
medesima istanza in riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, – giudicato
contestualmente e per il quale è stata irrogata la pena della reclusione superiore a due anni della sentenza di primo grado, e cioè alla data dell’il dicembre 2006.
Tale ultimo reato è stato quindi commesso anche successivamente alla data di
riferimento per l’applicazione dell’indulto di cui alla legge del 2006.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di
appello di Napoli, deducendo:
violazione di legge, dato che l’indulto non poteva essere concesso neanche in
riguardo al reato commesso sino al 29 novembre 2005. E infatti l’art. 1 comma 3 I.
n. 241 del 2006 prevede che il beneficio sia revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un
delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due
anni. Nel caso di specie, causa di revoca del beneficio è il reato associativo per il
quale la Corte di appello ha ritenuto di non applicare l’indulto, perché è stato
commesso oltre il 31 luglio 2006.
La Corte di appello ha poi errato nel determinare la misura del beneficio,
individuando la pena irrogata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
quale aumento per la contInuazione,in anni uno e mesi sei di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
L’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva è operata con procedura de
plano, secondo la previsione di cui all’art. 667 comma 4 c.p.p., richiamato dall’art. 672 comma

1 stesso codice.
Lo stesso art. 667 comma 4 c.p.p. dispone che il relativo provvedimento è reclamabile
mediante opposizione dinnanzi allo stesso giudice dell’esecuzione,

che

introduce un

procedimento da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei
diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p.
Ciò posto, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente
trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione affinché provveda sulla opposizione proposta
In base al combinato disposto di cui agli artt. 672 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello
di Napoli.
2

commesso con condotta perdurante e cessazione della permanenza al momento dell’emissione

L CA/411~

4 FEM-011

~M.

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