Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7348 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7348 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IAMONTE REMINGO N. IL 31/08/1958
avverso l’ordinanza n. 311/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 15/04/2013
senti a la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA:
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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 28/1/2013,
applicava a carico di Remingo lamonte, indagato per i reato di cui agli
artt. 81 cpv, 110, 513 bis, co. 1 e 2, cod.pen., e 7, L. 203/91, la misura

Il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di
riesame proposta nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del
15/4/2013, ha confermato il provvedimento impugnato.
Propone ricorso per cassazione la difesa dello lamonte, con i seguenti
motivi:
-erronea applicazione degli artt. 297, co. 3, e 303, co. 1, lett. 3, 327
cod.proc.pen.; violazione dell’art. 309 cod.proc.pen., in tema di
contestazione a catena, nonché vizio di motivazione.
In sintesi, con le censure mosse si rileva che il Tribunale non avrebbe
tenuto conto che tutta l’attività di indagine è antecedente al primo
provvedimento custodiale e che il p.m. era pienamente a conoscenza di
tutti gli elementi, costituenti l’intero quadro probatorio a carico del
prevenuto, così allontanandosi dalla regola, affermata dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la desumibilità per essere
rilevante, ai fini del meccanismo di cui all’art. 297, co. 3, co.proc.pen.,
deve essere individuata nella condizione di conoscenza degli elementi
relativi ad un determinato fatto-reato, che abbiano in sé una specifica
significanza processuale; ciò che si verifica allorquando il p.m.
procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro
sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario, tale da

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della custodia cautelare in carcere.

consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della
concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo, in
presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di
una misura cautelare, come nel caso di specie. Peraltro, i giudici del
riesame hanno motivato esclusivamente sull’inoltro delle informative
datate 2012, senza estendere il loro esame alla desumibilità sulla base
degli elementi indiziari, risultanti dal titolo custodiale, con omissione della
dovuta analisi di elementi decisivi ai fini valutativi e totale mancanza di
argomentazione motivazionale a sostegno del rigetto della istanza di
inefficacia della misura in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente, rivelatasi in perfetta assonanza alla
normativa in materia di contestazioni a catena e alla individuazione del
dies a quo da cui computare il termine di fase.
Il Tribunale, preliminarmente, precisa che, nel caso in esame, si verte
nella ipotesi in cui, nell’ambito di distinti procedimenti, è intervenuta una
pluralità di ordinanze custodiali per fatti diversi, non connessi, e, alcuni di
essi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza
cautelare.
Lo stesso decidente evidenzia come il principio della retrodatazione
troverebbe applicazione, nella specie, solo se fosse stato accertato:

2.

.

-che gli elementi fondanti la seconda ordinanza siano già desumibili dagli
atti al momento della emissione della prima ordinanza;
-che la separazione dei due procedimenti, in corso davanti alla stessa

Ad avviso del giudice di merito non sono ravvisabili i requisiti, ut supra
richiamati, col rilevare come il ricorso all’istituto della retrodatazione,
non vada confuso con la mera conoscenza o conoscibilità di determinati
fatti ( Cass. 27/3/2007, n. 12676; Cass. 29/11/2007, n. 44316 ), e che la
separazione dei procedimenti non sia stata determinata da richiesta del
p.m..
Inoltre, quanto contestato con la seconda ordinanza non era desumibile
dagli atti sin dalla data di adozione del primo provvedimento restrittivo,
visto che le informative di p.g., acquisite in atti, datate 24/7/2012 e
15/10/2012, dimostrano inequivocamente come il p.m., ai tempi della
formulazione del decreto di fermo, relativo alla operazione “Patriarca”,
eseguito il 13/7/2010, non aveva ancora nemmeno conoscenza dei fatti
oggetto di contestazione della ordinanza di custodia cautelare oggetto
della presente impugnazione.
Le osservazioni svolte rendono evidente la inconferenza delle doglianze
mosse in impugnazione.

autorità giudiziaria, risulti frutto di una scelta del pubblico ministero.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali; dispone che a cura della cancelleria

3

_

copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente, ex art. 94, co. Iter, disp. att., cod.proc.pen..

Così deciso in Roma 1’8/1/2014.

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