Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7346 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7346 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORTINO GIACOMO N. IL 17/07/1985
avverso la sentenza n. 1751/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
PQ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 20.5.2013 ha applicato a
Giacomo SORTINO la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90,
perché, in concorso con altra persona, cedeva illecitamente in strada, ad

Catania, nella notte tra il 30 aprile elll maggio 2013).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che nella determinazione della pena sarebbe stato operato indebitamente un
aumento a titolo di continuazione in assenza di specifica contestazione dell’art.
81 cod. pen., come desumibile dalla lettura dell’imputazione, violando così il
principio di correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità della
statuizione impugnata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente
la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili
con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per
la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa,
come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione,
presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14
gennaio 2009).
Ciò posto, deve rilevarsi anche che, ai fini della contestazione dell’addebito,
ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l’indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati, con la conseguenza che deve escludersi

occasionali clienti, diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in

la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui si
sia ritenuta la sussistenza del nesso della continuazione tra i reati in assenza
della menzione, nel capo di imputazione, dell’art. 81 cod. pen. (così Sez. VI n.
437, 13 gennaio 2005).

4. Nella fattispecie, come emerge chiaramente dalla descrizione della
condotta contestata riportata nel capo di imputazione, al ricorrente erano stati
addebitate più cessioni di stupefacente a soggetti diversi nel corso della notte tra

nell’imputazione risulta del tutto irrilevante, essendo comunque il fatto
addebitato puntualmente e dettagliatamente esposto senza alcuna possibilità di
equivoco sui contenuti dell’incolpazione.
Da ciò consegue la manifesta infondatezza della censura dedotta.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 4.2.2014

il 30 aprile e l’1 maggio 2013, cosicché la mancata indicazione dell’art. 81

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