Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7342 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7342 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
YANG XIWU N. IL 10/12/1972
avverso la sentenza n. 12911/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FIRENZE, del 11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.c:2Q,A.!
che ha concluso per et,„_. Q ”
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con sentenza
dell’11.10.2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Xiwu
YANG alla pena di complessivi euro 5.400,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 64, comma 1, d.lgs. 81\2008 in relazione all’art. 63, comma 1 dello stesso

requisiti di cui al punto 1.12 dell’Allegato IV al d.lgs. 81\2008, poiché nella sua
azienda non esisteva un locale appositamente destinato a spogliatoio ed, inoltre,
sempre per la violazione delle medesime disposizioni, per non aver provveduto
affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.10.1 del
suddetto Allegato, in quanto l’area di lavoro, trovandosi interamente al disotto di
un soppalco, non beneficiava dell’apporto della luce naturale diretta proveniente
dalle finestrature del soffitto (in Sesto Fiorentino, 19.4.2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 68, commi 1,
lett. b) e 2 d.lgs. 81\2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena
finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per
ciascuna contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma
della disposizione richiamata, esse dovevano considerarsi come unica violazione,
punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b) del medesimo articolo.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 68 d.lgs. 81\2008 nella sua originaria formulazione è stato sostituito ad
opera dell’art. 41 del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante

«Disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in vigore dal 20.8.2009.
Esso stabilisce attualmente, al secondo comma, che «la violazione di più
precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai

1

decreto, per non ave provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai

luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, e’
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1,
lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati».
La pena prevista dall’art. 68, comma 1, lett. b) è quella dell’arresto da due a
quattro mesi o dell’ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.

ricorrente, emerge chiaramente che le violazioni contestate concernevano alcuni
requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione
richiamata e, segnatamente, quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b)
dell’Allegato IV al d.lgs. 81\2008, espressamente menzionati e riguardanti,
rispettivamente, spogliatoi e armadi per il vestiario e l’illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro.
Consegue pacificamente, da tale evenienza, l’applicabilità, anche nella
fattispecie, del disposto di cui al comma 2 dell’art. 68 d.lgs. 81\2008, come
correttamente argomentato in ricorso.
Quale ulteriore conseguenza, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto
applicare la pena di cui comma 1, lett. b), cosa che non è avvenuta perché, come
si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, le due violazioni sono
state considerate separatamente, applicando per il reato indicato al capo a)
dell’imputazione la pena di euro 3.600,00 di ammenda, poi ridotta per il rito ad
euro 2.400,00 e, per quello contestato al capo b), la pena dell’ammenda di euro
4.500,00 ridotta, sempre per il rito, ad euro 3.000,00, pervenendo ad una pena
finale di complessivi euro 5.400,00 che risulta superiore al limite edittale
massimo di euro 4.800,00 indicato dall’art. 68 comma 1, lett. b).

5. Dunque la violazione di legge denunciata risulta sussistente e la sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio al giudice del
merito affinché determini la pena tenendo conto di quanto in precedenza
evidenziato.
E’ appena il caso di ricordare, infine, che l’annullamento con rinvio ai soli fini
della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’affermazione di
colpevolezza, con la conseguenza che non possono più essere rilevate, in sede di
giudizio di rinvio, le cause di non punibilità sopravvenute (Sez. III n. 15101, 20
aprile 2010 ed altre prec. conf.).

2

4. Avuto riguardo a quanto riportato nell’imputazione rivolta all’odierno

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
con rinvio al Tribunale di Firenze.

Così deciso in data 4.2.2014

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