Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7341 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7341 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
DALL’OLIO CLAUDIO N. IL 06/07/1956
inoltre:
DALL’OLIO CLAUDIO N. IL 06/07/1956
avverso la sentenza n. 1652/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per QQ31-3142_93Qui,,,p, r~e(.3-w-zo
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza emessa il 25.1.2013 a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto Claudio DALL’OLIO per
insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74\2000 contestatogli
perché, quale legale rappresentante della ditta «Legnotranciati Dall’Olio Viscardo

dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (modello Unico) ritenute alla fonte
risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti e relative ad emolumenti erogati
nell’anno di imposta 2007, relative a lavoro dipendente, per un ammontare pari
ad euro 71.329,00 e perciò eccedente i 50.000,00 euro per periodo di imposta (in
Ponte di Piave, alla scadenza della dichiarazione modello unico per l’anno di
imposta 2007).
Il Tribunale ha rilevato come, a seguito di escussione, quale teste, di un
funzionario dell’agenzia delle Entrate di Treviso, fosse emerso che un controllo
automatizzato aveva evidenziato il mancato versamento dell’IVA relativo ai
redditi dell’azienda per l’anno 2007, circostanza che nulla avrebbe avuto a che
fare con l’imputazione riportata nel decreto penale opposto.
Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 521, comma 2 cod.
proc. pen., rilevando che il giudice del merito, essendo emerso un fatto diverso
da quello contestato, non avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria,
bensì disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 521, comma 2 cod. proc. pen. stabilisce, come è noto, che il giudice
disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora
accerti che il fatto è diverso da quello contestato.
Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, per «fatto diverso»

1

& Figlio s.n.c.», non versava nei termini previsti per la presentazione della

deve intendersi non soltanto un fatto che integri una imputazione diversa,
restando esso invariato, ma anche quello caratterizzato da connotati materiali
difformi da quelli descritti nell’originaria contestazione, rendendo necessaria una
puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato, così
distinguendosi dal «fatto nuovo», che è ulteriore ed autonomo rispetto a quello
contestato, in quanto episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che
eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo

“thema

decidendum”, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente

maggio 2012; Sez. VI n. 6987, 23 febbraio 2011; Sez. V n. 10310, 30 settembre
1998).

4. Nella fattispecie, da quanto è dato rilevare dal tenore del ricorso e del
provvedimento impugnato, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, è emerso
che l’omesso versamento della somma indicata nell’imputazione non riguardava
le ritenute ritenute alla fonte risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti e
relative ad emolumenti erogati, bensì l’IVA, configurandosi così l’ipotesi delittuosa
di cui all’art.

10-ter d.lgs. 74\2000, il quale stabilisce che la disposizione

dell’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa
l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Tale evenienza doveva pertanto essere inquadrata nella figura del «fatto
diverso», come in precedenza delineata e pertanto, non avendo il Pubblico
Ministero d’udienza proceduto ad emendare l’imputazione – opzione possibile
anche nel giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna
secondo, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte (v. Sez. III
n.23491, 5 giugno 2009, Sez. I n.17312, 24 aprile 2008; Sez. III n.12293, 31
marzo 2005; difforme, Sez. III n.15476, 24 aprile 2002) – il giudice del merito
avrebbe dovuto disporre con ordinanza la trasmissione degli atti ai sensi dell’art.
521, comma 2.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,
disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente.

2

autonomo (così Sez. VI n. 26284, 17 giugno 2013. V. anche Sez. Il n. 18868, 17

P.Q.M.

Annulla la senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Così deciso in data 4.2.2014

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