Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 734 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 734 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZALTNI KARIM N. IL 14/11/1975
avverso la sentenza n. 3322/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVA

Data Udienza: 04/12/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, dichiarata la prescrizione di alcuni dei
fatti per cui si procede e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 14 aprile 2010 dal locale Tribunale, appellata da ZALTNI Karim, dichiarato responsabile del
delitto di false dichiarazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale, commesso fino al 15
marzo 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per l’avvenuta notifica
dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensare domiciliatario invece che in carcere dove si trovava,
nonché vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva, senza una previa declaratoria di recidiva e nelle occasioni come la presente in cui le attenuanti sono state dichiarate prevalenti sulla
recidiva contestata.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in rito
poiché la Corte di merito ha correttamente ritenuto, in linea con la costante giurisprudenza che è
valida la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuata presso il
domicilio eletto da indagato già detenuto per altra causa. (Sez. F, 24/7/2012, n. 31490 Rv.
253224); eccezione peraltro tardiva perché formulata dopo l’apertura del dibattimento.
In tema di recidiva poi osserva il Collegio che il giudice della cognizione può ben accertare, a
differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99,
comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la
recidiva semplice. (Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014 – dep. 13/11/2014, Hoxha, Rv. 261308).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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