Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7334 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7334 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 09/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SIDDI Walter, nato a Cagliari il 5/12/1968,

avverso l’ordinanza in data 28 novembre 2011 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano n. 133/2011.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata ed Il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Carmine Stabile, il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza In epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la
sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza in data 25/06/2006
(irrevocabile il 30/09/2008) di condanna di Siddi Walter ad anni due di reclusione
per il delitto di bancarotta, con subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena ad obbligo risarcitorio non assolto dal condannato; e,

ci

contestualmente, ha dichiarato interamente estinta la pena per indulto concesso
con legge n. 241 del 2006.
2. Ricorre per cassazione il Siddi personalmente, il quale adduce
l’Illegittimità del provvedimento per avere il giudice omesso qualsiasi
accertamento relativo all’effettiva ed attuale capacità patrimoniale del ricorrente,
immediato.
Lo stesso giudice, peraltro, nella prima udienza camerale del 24 giugno
2011, aveva preso atto delle difficoltà economiche del Siddi e gli aveva concesso
un termine proprio per consentirgli di raccogliere una somma congrua da versare
Immediatamente alla curatela danneggiata, unitamente alla predisposizione di un
ragionevole programma di versamenti periodici fino al raggiungimento della
somma dovuta.
Alla successiva udienza del 28 novembre 2011 il ricorrente, dopo un vano
tentativo di prendere contatti con il curatore fallimentare, si era presentato con
un assegno circolare di euro 4.000 intestato alla procedura e con l’impegno,
formalizzato in precedenti comunicazioni al curatore rimaste senza riscontro, di
versare mensilmente la somma di euro 500 fino all’esaurimento del dovuto.
Il difensore, pertanto, aveva chiesto ulteriore rinvio della decisione per
consentire al condannato il completo adempimento dell’obbligazione risarcitoria,
Istanza respinta dal giudice, il quale aveva implicitamente ritenuto di dover
cristallizzare l’inadempimento al momento della richiesta di revoca del pubblico
ministero che, secondo il ricorrente, illegittimamente accoglieva nonostante la
dimostrata impossibilità materiale del Siddi all’adempimento in unica soluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione valutare
l’assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio,
mentre incombe al condannato l’onere di provare l’assoluta impossibilità
dell’adempimento (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 23/01/2009, Calandra,
Rv. 242177), nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, pur avendo concesso
al condannato la possibilità di pianificare un risarcimento rateizzato compatibile
con le sue precarie condizioni economiche, acquisendo la proposta del Siddi di
versare la residua somma dovuta di C 20.000 nella misura di C 4.000 con
assegno circolare, contestualmente esibito all’udienza del 28/11/2011, e
2

avendo egli dato prova della oggettiva impossibilità di un adempimento

nell’ulteriore misura di C 16.000 in ratei mensili di C 500, ha revocato la
sospensione condizionale della pena senza alcuna motivazione in punto di
impossibilità del condannato di adempiere in unica soluzione, limitandosi ad
osservare che la situazione prospettata “appalesa il mancato adempimento della
condizione cui era subordinata la sospensione dell’esecutività della sentenza”
(così, testualmente, l’ordinanza impugnata).
giustificazione del provvedimento adottato, totalmente omissiva rispetto al tema
che pure aveva formato oggetto del procedimento con riguardo all’eventuale
Impossibilità del condannato di adempiere se non in tempi frazionati, impone
l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame allo stesso
giudice che l’ha pronunciata, il quale si uniformerà a quanto stabilito nella
presente sentenza con riguardo all’obbligo motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso, in Roma, il 9 novembre 2012.

Tale scarna e tranciante motivazione nella quale si esaurisce la

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