Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7330 del 01/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7330 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIOLU RITA N. IL 23/02/1962
avverso la sentenza n. 1798/2010 TRIBUNALE di SASSARI, del
31/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /gh
che ha concluso per
A-ck re

Udito, per lapartécivile, l’Avv
Uditi difeTrAvv.

Data Udienza: 01/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 31.3.2011 il Tribunale di Sassari, in composizione

monocratica, condannava Rita Niolu, con le circostanze attenuanti generiche e la
continuazione, alla pena di euro 306 di ammenda ed al risarcimento del danno in
favore delle parti civili, con la sospensione condizionale e la non menzione, in
relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 659 cod. pen., accertato sino al
30.9.2006, per avere, quale titolare di un esercizio pubblico denominato Sporting

musica.
Il tribunale premetteva che la prova della responsabilità dell’imputata veniva
fondata essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese, confortate dal
testimone di p.g. intervenuto sul posto a seguito di segnalazione.
Precisava, quindi, che la fattispecie concreta doveva ricondursi alla
disposizione di cui al primo comma dell’art. 659 cod. pen., in ragione del
turbamento del riposo e delle occupazioni delle persone offese arrecato dalla
musica assordante proveniente dal locale la cui gestione non può considerarsi
mestiere rumoroso in quanto la rumorosità dipende dalle modalità e scelte di
gestione; pertanto, è sufficiente ai fini della configurabilità del reato che i rumori
superino la normale tollerabilità. In ogni caso, anche a volere ritenere quella
esercitata dall’imputata attività rumorosa, è pacifico, alla luce delle
testimonianze, che l’attività è stata svolta senza l’adozione delle necessarie
cautele.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di
fiducia.
Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in relazione all’art. 659 comma primo e secondo cod. pen.. In
specie, contesta la configurabilità della fattispecie di cui al comma primo della
citata norma non potendosi dubitare del fatto che si tratti di attività svolta con
carattere professionale e che non è stata accertata alcuna violazione di
disposizioni di legge o di prescrizioni dell’autorità.
Contesta, altresì, la ritenuta continuazione, trattandosi di fattispecie
disciplinata del capoverso della norma incriminatrice e di reato permanente.
Deduce, quindi, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza
della continuazione non può ritenersi manifestamente infondato per palese
2

Milano 26, arrecato disturbo a Zuddas Marcello e Silvia con la diffusione di

inconsistenza delle censure, nè tale da valicare i limiti propri del giudizio di
legittimità il cui accesso è subordinato all’osservanza del precetto dei comma 1 e
3 dell’art. 606 cod. proc. pen., atteso che il tribunale ha affermato la sussistenza
del «il vincolo della continuazione che unisce i reati contestati; le singole
condotte che li costituiscono risultano protese alla realizzazione di un medesimo
disegno criminoso» i cl xig£(.. 3,;
Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la

Conseguentemente, tenuto conto della mancanza di sospensioni del corso
della prescrizione, deve essere rilevata l’estinzione del reato contestato, ai sensi
degli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso,

febbraio 2012.

possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.

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