Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 733 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 733 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISHIN MIKHAIL nato il 23/06/1986 a MOSCA

avverso la sentenza del 23/11/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/11/2015,
confermava la condanna di GRISHIN MIKHAIL in relazione al reato di cui all’ art.
648 CP alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIAVARI, in
data 23/05/2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla eccessiva parametrazione della pena.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. In particolare, risulta irrogata pena in misura prossima ai minimi
edittali e ben inferiore ai valori medi. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come
pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione incentrata sulle valutazioni in termini di personalità derivanti
dalla considerazione dei numerosi precedenti penali risultanti dal Casellario,
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2016

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