Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 733 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 733 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO GIOVAN VITO N. IL 28/09/1983
avverso la sentenza n. 1701/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
Romeo Giovan Vito ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza del tribunale di Marsala di condanna per i delitti di cui agli artt. 73, 75
d.lgs. n. 159/2011 e deduce violazione di legge osservando di non aver contravvenuto alla
prescrizione di non associarsi a persone pregiudicate giacché non vi sarebbe prova della
abitualità di tali frequentazioni né che l’imputato fosse a conoscenza del passato criminale di
Sorrentino Andrea.
In realtà la corte territoriale ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione sulle
il ricorrente ha dimostrato l’esistenza di violazioni di legge, limitandosi a suscitare nuove
valutazioni di fatto, inammissibili in questa sede.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1.12. 2015
Il Corigliere estensore
”
(
Il Presidente
doglianze oggi reiterate davanti a questa corte di legittimità (cfr. p. 3 s. della motivazione); né