Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7325 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7325 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALISEO GIUSEPPE N. IL 04/01/1958
avverso la sentenza n. 1475/2014 TRIBUNALE di MARSALA, del
17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI,
Data Udienza: 28/01/2016
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Giuseppe Aliseo ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (artt. 99, 385 cod. pen., 47-ter I. n. 354 del 1975).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 016
Il consig lie
OrlaØ i
ore
Il Presidente
Giacom Paoloni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla non rilevata sussistenza di cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen.