Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7321 del 09/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7321 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
ZITTI ANTONIO nato il 15/02/1960, avverso l’ordinanza del 17/09/2013
del Tribunale del Riesame di Perugia;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 17/09/2013, il Tribunale del Riesame di
Perugia, pronunciandosi sull’appello proposto dall’arch. ZITTI Antonio
avverso l’ordinanza con la quale, in data 19-20/07/2013, il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Terni aveva rigettato l’istanza di
revoca della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui
agli artt. 353 e 640/2, preso atto che lo stesso Tribunale del Riesame,
aveva, nelle more, sostituito la misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari, respingeva la suddetta
Data Udienza: 09/01/2014
istanza ritenendo che permanevano le esigenze cautelari sotto il profilo
della reiterazione dei reati.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la VIOLAZIONE
3. L’indagato, sia a mezzo dei suoi difensori che in proprio, con atti
depositati rispettivamente il 24/12/2013 e 07/01/2014, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso in quanto, nelle more era stata revocata la misura
cautelare.
Il ricorso, pertanto, a norma dell’art. 591/1 lett. d) cod. proc. pen.
va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle sole spese processuali e non anche di una somma a
favore della Cassa delle Ammende, essendo la causa di inammissibilità
sopravvenuta al deposito del ricorso.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 09/01/2014
IL PRflSIDENTE
(Dott. Ahto
IL CONSIGL RE ST.
(Dott. G.
‘j
Esposito)
degli artt. 274 lett. c) e 310 cod. proc. pen.