Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 732 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 732 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AKRACHE KHALID N. IL 11/02/1987
avverso la sentenza n. 225/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
18/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
OTUNDO;
ì

et( 01901.0a 1mila/a

Data Udienza: 26/11/2014

R.G. 12659-14

FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde
richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il
Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e
di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si osserva che il ricorso
propone una censura non consentita, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato tra le
parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa delle ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

c.c.: 26-11-14

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