Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 732 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 732 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIASS MOCTAR DIACK N. IL 30/04/1971
avverso la sentenza n. 2628/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

TN

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
L’imputato si duole anzitutto del fatto che i giudici di merito hanno affermato
la sussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen. pur in difetto di prova circa
l’effettiva contraffazione dei marchi dei beni che egli poneva in vendita. Infatti, le

della zona in cui egli esercitava l’attività di venditore ambulante, ma i denunciati,
che peraltro non erano in possesso di cognizioni tecniche idonee a valutare
l’originalità o meno della merce sequestrata, non sono stati sentiti in giudizio.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la contraffazione di marchi
di larga diffusione non richiede una prova di carattere industriale, ma può
costituire oggetto del libero convincimento del giudice basato anche sulle
condizioni soggettive e sulle modalità oggettive con cui la merce viene posta in
vendita. Sul punto la motivazione della corte d’appello risulta immune da vizi
logici e giuridici e si sottrae a censure di legittimità.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

forze dell’ordine sono intervenute sulla base della segnalazione di commercianti

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