Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 732 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 732 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOZZI RAUL N. IL 06/05/1970
avverso la sentenza n. 12208/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
24/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO G4 LL l
che ha concluso per E
34-;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 24.11.2011, resa in contumacia dell’imputato, il
Tribunale di Roma dichiarava Raul Tozzi colpevole del reato di cui all’art. 4 L. 110/75
per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello
avente lama di cm. 13, e, ritenuta l’ipotesi lieve, in concorso di circostanze
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 100- di ammenda, disponendo
la confisca dell’arma in questione.-

proponeva impugnazione in appello, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 593,
comma 3, e 568, comma 5, Cod. proc. pen., deducendo : a) la pistola a gas calibro
4,5 in base alla normativa vigente non poteva più essere considerata arma comune;
b) il coltello era detenuto in auto e doveva ritenersi improbabile il suo uso; c) la
pena, eccessiva, avrebbe dovuto essere ridotta.Considerato in diritto
1. L’impugnazione, come proposta, deve essere dichiarata inammissibile con ogni
dovuta conseguenza di legge.2. Ed invero, a parte che sono stati dedotti motivi palesemente di merito e non di
legittimità, occorre rilevare come l’atto di impugnazione sia stato proposto dal
difensore, Avv. Marco Gabriele, professionista non iscritto all’Albo speciale previsto
dall’art. 613 Cod. proc. pen.- Ciò induce inammissibilità dell’impugnazione stessa, a
norma dell’ espresso dettato della citata disposizione di legge. E’ peraltro del tutto
evidente come tale sanzione di inammissibilità debba colpire anche l’impugnazione
erroneamente proposta come appello e poi convertita in ricorso, onde non consentire
sostanziale aggiramento della disposizione normativa, come da pacifica
giurisprudenza di questa Corte di legittimità sullo specifico punto (cfr. Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 45393 in data 16.11.2011, Rv. 251464, Tedeschi; ecc.).- L’inevitabile
declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del merito (per sola completezza va
comunque rilevato come l’addebito e la sentenza prendano in considerazione solo il
coltello, parlandosi della pistola a gas solo in termini descrittivi delle circostanze
storiche dell’accertamento).3. In definitiva il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 613
Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza
del disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, in tal misura ritenuta
1

2. Avverso tale sentenza il difensore del predetto imputato, Avv. Marco Gabriele,

congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando
profili di colpa nel ricorso non rispettoso delle modalità di legge (v. sentenza Corte
Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma il 15 Novembre 2013 Il Consigliere estensore

Il Presidente

Cassa delle Ammende.-

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