Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7319 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7319 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Capardoni Fabrizio, nato a Milano7/7/1959
avverso la sentenza 27/5/2013 della Corte d’appello di Milano, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto nel resto.
Udito il difensore, avv. Andrea Pezzotta, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 27/5/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 15/5/2010 , che
aveva condannato Capardoni Fabrizio alla pena di anni due di reclusione ed
C. 1.000,00 di multa per i reati di appropriazione indebita e truffa.

Data Udienza: 11/02/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

tuttavia riteneva il reato di appropriazione indebita di cui al capo A)
assorbito nel reato di truffa di cui al capo B), confermando, comunque, la
pena inflitta dal primo giudice.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

quattro motivi di gravame con i quali

deduce:
3.1

Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in

ordine alla richiesta di assoluzione dell’imputato dal reato di appropriazione
indebita della somma di €.250.000, trattandosi di importo ricevuto a titolo
di mutuo e quindi fuoriuscito dal patrimonio della parte offesa;
3.2

Mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento agli

accertamenti peritali richiesti:
a) una perizia per accertare il costo dei lavori di ristrutturazione della villa
della persona offesa;
b) una perizia calligrafica volta ad accertare se fosse la persona offesa
avesse vergato di suo pugno la scritta “300.000 Ristr. Casa” che compariva
su una scrittura privata acquisita agli atti;
3.3

Violazione di legge e vizio della motivazione dolendosi che la Corte,

pur avendo ritenuto il reato di appropriazione indebita assorbito in quello di
truffa, non avesse ridotto la pena inflitta dal primo giudice
3.4

Illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,

avendo l’imputato restituito quasi integralmente alla persona offesa le
somme di denaro oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto si dirà.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo relativo all’impossibilità di

concepire l’appropriazione indebita di una somma concessa a mutuo, la
questione è fondata, poiché la mancata restituzione della somma presa a

2

3.

mutuo non può mai integrare gli estremi della condotta punibile per il reato
di appropriazione indebita per difetto del carattere di altruità della somma
di denaro che, mediante il contratto di mutuo ) entra nel patrimonio del
mutuatario. Né il problema può ritenersi superato per il fatto che la Corte
d’appello ha ritenuto la condotta di appropriazione indebita assorbita da
quella di truffa, considerando che l’elargizione delle somme a vario titolo
ricevute rientra nell’ambito della condotta truffaldina posta in essere

condotta ascritta al capo A) dell’imputazione, relativa alle ulteriori somme
che la persona offesa ha consegnato all’imputato per effettuare degli
investimenti per proprio conto. Pertanto rispetto alla somma di
C.250.000,00 concessa in mutuo all’imputato, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio perché il fatto-reato non sussiste.

3.

E’ infondato, invece, il secondo motivo di ricorso in quanto, secondo

l’insegnamento di questa Corte: “in tema di rinnovazione, in appello, della
istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione
deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del
potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della
rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la
decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella
stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che
evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine
alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il
dibattimento” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep.
12/02/2007 ) Rv. 236064; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009 Ud.
(dep. 19/10/2009 ) Rv. 245009).
4.

Nel caso di specie, la Corte ha dato atto, con una motivazione

congrua, analitica ed approfondita, della esistenza di elementi di prova
sufficienti per effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità
dell’imputato con la conseguente mancanza della necessità di rinnovare il
dibattimento.
5.

E’ fondato

il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale,

dichiarando assorbito il reato di appropriazione indebita in quello di truffa,
avrebbe dovuto rideterminare di nuovo la pena irrogata all’imputato poiché
in primo grado la pena base è stata fissata in anni uno e mesi otto di

3

dall’imputato. In realtà l’assorbimento riguarda la seconda parte della

reclusione ed C.800,00 di multa con riferimento al reato sub A), aumentata
ad anni due di reclusione ed C.1.000,00 di multa per la continuazione con il
reato sub B). Una volta stabilito che il reato di appropriazione indebita è
stato assorbito da quello di truffa (con la precisazione che con riferimento
alla somma mutuata il fatto non sussiste) e che quindi sussiste un solo
reato per il quale non è configurabile alcun aumento per continuazione, la
Corte avrebbe dovuto procedere a nuova determinazione della pena.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata

limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio
ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, restando assorbito il quarto
motivo. L’annullamento della sentenza impugnata soltanto in ordine al
trattamento sanzionatorio rende irrevocabile l’accertamento della penale
responsabilità dell’imputato per il reato di truffa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per
il fatto di appropriazione indebita relativo al prestito di €.250.000, perché il
fatto non sussiste; annulla altresì la sentenza impugnata relativamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello
di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione di
responsabilità per il reato di truffa.
Così deciso, il 11 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presi

6.

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