Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7315 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7315 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ADAD AZIZN. IL 15/03/1983
avverso l’ordinanza n. 819/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza resa il 23 novembre 2011, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Adad Aziz avverso la sentenza
di condanna emessa dal Tribunale di Verona in data 11.10.2001, in relazione al
reato di cui all’art. 73, n. 309/1990. La Corte territoriale ha rilevato la
aspecificità delle censure dedotte dall’appellante; ed ha, quindi, dichiarato
inammissibile il gravame.
proposto ricorso per cassazione Adad Aziz. La parte rileva che il provvedimento
impugnato non reca traccia di una disamina delle condizioni per una pronuncia
liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la possibilità, da parte del giudice dell’impugnazione, di dichiarare
con ordinanza, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame è normativamente prevista
dall’art. 591, cod. proc. pen. Segnatamente, l’inammissibilità dell’impugnazione
può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall’art. 591, comma 1, cod.
proc. pen.: a) difetto di legittimazione o di interesse; b) provvedimento non
impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585,
586, cod. proc. pen.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora
richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. stabilisce che l’impugnazione deve enunciare . Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi, il giudice
dell’impugnazione

ben

può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza,

l’inammissibililità del gravame, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep.
28.01.2004, Rv. 227028).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato la aspecificità delle
dedotte censure, in violazione dell’art. 581, cod. proc. pen. Pertanto, sulla scorta
di tale apprezzamento – che risulta immune da vizi logici censurabili in sede di
legittimità – del tutto legittimamente la Corte territoriale, con l’ordinanza oggi
impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, secondo la disciplina
procedurale specificamente prevista per i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Collegio ha, infatti, esercitato i poteri che il richiamato art. 591, cod. proc. pen.
conferisce al giudice dell’impugnazione, in caso di aspecificità dei motivi di appello,
come sopra considerato. Ed invero, l’atto di appello proposto nell’interesse
dell’imputato Adad risulta meramente enunciativo, con riguardo alla richiesta di
riduzione della pena. Come si vede, la doglianza afferente alla mancata valutazione
dei presupposti legittimanti una pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Venezia ha

questione dedotta in termini meramente assertivi con il presente ricorso – risulta
del tutto inconferente, rispetto alla specifica fattispecie che occupa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di

Euro

1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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