Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7314 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7314 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUPARELLO AGOSTINO N. IL 20/04/1967
avverso la sentenza n. 1041/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do
che ha concluso per
–e c–e; e

• ?ce tcs

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

LUPARELLO Agostino, condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di €
40,00 per la violazione dell’art. 712 cp, ha proposto atto di appello avverso
la suddetta decisione.
La Corte d’Appello di Palermo ravvisando l’applicazione dell’art. 593 cpp
comma 3 ha ritenuto l’appello inammissibile e riqualificando
l’impugnazione come ricorso per cassazione ha trasmesso gli atti presso
questo Giudice
La difesa del ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato ascritto
ravvisando la insussistenza del fatto non sono emersi elementi specifci
idonei a provare con assoluta certezza l’elemento psicologico del reati. Con
un secondo motivo la difesa lamenta che la pena non sia stata irrogata nella
misura minima.
RITENUTO IN DIRITTO
L’atto di impugnazione, riqualificato in termini di ricorso per Cassazione è
inammissibile.
La difesa introduce con entrambi i motivi di gravame, questioni che
attengono ad aspetti di merito in ordine ai quali il Tribunale ha dato
adeguata motivazione, sia in relazione alla ragioni per le quali ha ritenuto
che l’imputato abbia violato al disposizione dell’ad 712 cp, sia in relazione
alle ragioni poste a fondamento della pena irrogata la cui entità è prossima
al minimo edittale.
L’impugnazione come riqualificata deve essere dichiarata inammissibile e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, così
equitativamente determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp,
ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente estremi di
responsabilità incidenti sull’esito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Casta delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

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