Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7314 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7314 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DIONE DAME N. IL 04/02/1964
avverso la sentenza n. 2577/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

DIONE DAME
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale
1)-omessa ed erronea
responsabilità per il reato ex art. 648 CP senza considerare che la condotta ascritta
andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1 comma 7 D.L. 14.03.2005 n.35 così come
modificato dalla legge 23.07.2009 n.99 che punisce con la sanzione amministrativa
l’acquirente finale di prodotti con marchio contraffatto;
la norma di cui sopra doveva ritenersi prevalente sull’ipotesi ex art. 648 CP per effetto
del principio di specialità;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone una interpretazione della legge penale in contrasto con
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ;
Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato il principio per
il quale l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di
origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo
previsto dal dl, 14 marzo 2005 n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, nella versione
modificata dalla 1. 23 luglio 2009 n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto
di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai
predetti reati alla luce del rapporto di specialità
Cassazione penale, sez. un., 19/01/2012, n. 22225
Il motivo proposto invoca l’applicazione di tale principio ma trascura di considerare
che dalla stessa imputazione nonché dalla motivazione emerge in maniera chiara che
l’imputato, lungi dall’essere un acquirente finale, deteneva i prodotti contraffatti “per la
vendita” , sicché la fattispecie non può rientrare nell’ipotesi amministrativa sopra
richiamata e, del tutto correttamente, è stata inquadrata nell’ambito del delitto di
ricettazione.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. ,
sicché sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p . al pagamento
delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di C. 1000,00 , così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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