Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7313 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
IHLAOUN BRAHIM N. IL 18/02/1970
nei confronti di:
RAKBAW MOHAMED N. IL 18/02/1987
IHLAOUN BRAHIM N. IL 18/02/1970
inoltre:
RAKBAW MOHAMED N. IL 18/02/1987
avverso la sentenza n. 4879/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
c‘.2
`01.a 91′,rs

Data Udienza: 13/11/2013

RAKBAW MOHAMED, (previo riconoscimento delle attenuanti generiche
ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti) condannato alla pena di anni
due mesi dieci di reclusione e 1.000,00 € di multa per i reati di concorso in
rapina aggravata, lesioni personali aggravate e concorso in porto di un’arma
da punta e da taglio, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 3.7.2012
con la quale la Corte d’Appello di Firenze ne ha dichiarato la penale
responsabilità
La difesa dell’imputato chiede l’annullamento della sentenza deducendo i
vizi di manifesta illogicità e carenza di motivazione affermando che nella
parte motiva della decisione non è possibile comprendere le ragioni della
condanna.
Avverso la medesima decisione ricorre in questa sede il Procuratore
generale presso la Corte d’Appello di Firenze denunciando la carenza di
motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche
(accordate sia all’imputato RAKBAW Mohamed che al correo IHLAOUN
BRAHIM) che erano state negate dal Tribunale. L’ufficio ricorrente rileva
che nella specie mancherebbero i presupposti sostanziali per l’applicazione
dell’art. 62 bis cp, siccome non sarebbe sufficiente la circostanza che il fatto
sia stato compiuto da stranieri entrati clandestinamente nel territorio dello
Stato ed essendo mera illazione le ragioni per le quali gli imputati avrebbero
lasciato il paese di origine.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’imputato è manifestamente infondato.
Le doglianze sollevate dalla difesa sono del tutto generiche rispetto al
contenuto della decisione impugnata nella quale il giudice dell’appello ha
esposto gli elementi di fatto per i quali è stata riconosciuta la responsabilità
dello stesso. Il ricorso inoltre solleva in modo generico questioni che
siccome attinenti al fatto ascritto sono eccentriche rispetto all’oggetto del
giudizio di appello nel quale sono state sollevate questioni riguardanti il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è fondato e va accolto. La Corte
d’Appello ha posto in evidenza che il fatto ascritto agli imputati è di non
lieve entità e che gli imputati non hanno manifestato alcun segno di
ravvedimento e hanno tenuto un comportamento processuale che non
appare valorizzabile ai fini del giudizio delle attenuanti generiche che
peraltro sono state riconosciute in rapporto di equivalenza con le circostanze
aggravanti a cagione di una ritenuta condizione di “disagio sociale”
trattandosi di extracomunitari entrati clandestinamente in Italia,
verosimilmente a ciò indotti dalle condizioni di povertà nelle quali essi
vivevano nel paese di origine.
La motivazione è illogica, non adeguata, priva di supporto probatorio, frutto
di una valutazione di merito basata su elementi di fatto apoditticamente
affermati, posto che gli imputati si sono avvalsi della facoltà di non

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RAKBAW Mohamed che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RAKBAW e IHLAOUN
limitatamente al riconoscimento delle attenuanti gene che e rinvia ad altra
sezione della Corte d’Appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

rispondere non mostrando ravvedimento alcuno. Di qui consegue che la
Corte d’Appello nel riconoscere le suddette circostanze attenuanti generiche
non ha indicato in modo specifico la fonte dalla quale è stata tratta la
valutazione.
Per le suddette ragioni il ricorso proposto da RAKBAW Mohamed deve
essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende così equitativamente determinata la sanzione prevista dall’art.
616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale dell’imputato estremi di
responsabilità in ordine all’esito del giudizio.
Va invece accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Firenze e per l’effetto annulla la sentenza impugnata con
riferimento ad entrambi gli imputati, limitatamente al riconoscimento delle
attenuanti generiche, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Firenze per nuovo esame sul punto.

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